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La nuova scadenza del 31 marzo 2021 per l’adeguamento degli statuti di Odv, Aps e Onlus

Mercoledì 9 dicembre 2020

Di Riccardo Bemi

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 03/12/2020, la conversione in Legge, con modificazioni, del D.L. 07/10/2020 n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19, che modifica il co. 2, art. 101 del Codice del terzo settore (Cts).

Si riapre quindi il termine entro cui le sole Odv, Aps, Onlus  (e non altri enti, eccetto le Imprese Sociali) possono adeguare il proprio statuto alle indicazioni del Cts, usufruendo delle modalità e maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria (che normalmente richiede quorum costitutivi e deliberativi non qualificati e minori formalità), a condizione che queste siano limitate alle disposizioni inderogabili del Cts e/o a quelle volte ad escludere l’applicazione delle disposizioni derogabili con apposita ed espressa clausola.

L’intento del legislatore è quello di allineare la nuova scadenza del 31 marzo 2021 alla data di operatività del Registro unico nazionale del terzo settore (Runts). Infatti, il D.M. 15/09/2020 istitutivo del Runts è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 21 ottobre 2020 e la sua piena operatività è prevista entro sei mesi da quella data, quindi nel mese di aprile 2021: il nuovo termine per la modifica degli statuti e la data di operatività del Runts dovrebbero essere abbastanza coincidenti.

E’ necessario precisare che anche dopo il termine del 31 marzo 2021, le Odv, Aps e Onlus potranno comunque adeguare i propri statuti, ma senza beneficiare delle maggioranze alleggerite e delle formalità ridotte.

Occorre, tuttavia, distinguere la situazione delle Onlus (per ‘opzione’ o scelta, e non ‘di diritto’) dalle Odv e Aps.

Il nuovo regime fiscale di favore disposto per gli Ets dal Titolo X del Cts entrerà in vigore dal periodo d’imposta successivo all’ottenimento dell’autorizzazione della Commissione europea (presumibilmente dal 2022) e solo da quel momento la disciplina fiscale delle Onlus sarà abrogata.

Quindi, mentre dopo l’iscrizione nel Runts, le Odv e Aps continuano a godere (fino al 2022) delle agevolazioni “anticipate” a cui hanno accesso perché resteranno comunque Odv e Aps, le Onlus che si iscriveranno al Runts perderanno tale qualifica perdendo sia le agevolazioni ex D.Lgs. 460/1997, sia quelle usufruite in via anticipata in quanto Onlus e dovranno attendere il 2022 per accedere al regime agevolato per gli Ets.

Per evitare questa situazione, il citato D.M. 15/09/2020 ha previsto che le Onlus (iscritte alla relativa Anagrafe) potranno iscriversi entro il 31 marzo del periodo d’imposta successivo all’ottenimento dell’autorizzazione della Commissione europea, cioè entro, presumibilmente, il 31 marzo 2022. Quindi, tali organizzazioni potranno modificare lo statuto entro il 31 marzo 2021 (con le maggioranze semplificate) o successivamente (con quelle qualificate), ma dovranno subordinare – con apposita clausola statutaria - l’efficacia delle modifiche al venir meno del relativo regime agevolativo previsto dal D.Lgs 460/1997.

Per le Odv e Aps é prevista invece una ‘trasmigrazione automatica’ dai Registri regionali o nazionale delle Aps al Runts: gli Uffici regionali comunicheranno telematicamente al Runts i dati in loro possesso; gli Uffici del Runts, nel termine di 180 giorni, verificano la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione, richiedendo agli enti eventuali informazioni e documenti mancanti, la cui omessa tempestiva trasmissione impedirà l’iscrizione nel Runts.

Per le Onlus, invece, l’Agenzia delle Entrate, comunicherà al Runts i dati e le informazioni sugli enti iscritti nell’Anagrafe Unica delle Onlus e pubblicherà sul proprio sito web il relativo elenco dandone comunicazione in Gazzetta Ufficiale. Per perfezionare l’iscrizione, le Onlus dovranno tuttavia presentare apposita domanda presso l’Ufficio Runts.

 

 

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