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Parere MISE-MLPS 23.03.21, n.84932

Start-up innovativa a vocazione sociale-SIAVS (di cui all’art. 25, c. 4, DL 179/12) e impresa sociale (di cui al DLGS 112/2017) - Richiesta parere.

Commento all'atto normativo 

Le 2 Amministrazioni sono concordi nel ritenere impossibile per un ente - in base all’attuale quadro normativo nel quale solo le Imprese sociali sono prive di scopo di lucro, seppur con una limitata possibilità di remunerare il capitale sottoscritto - di essere titolare contemporaneamente di entrambe le qualifiche (Siavs e Is). L’eventuale acquisizione (in presenza dei presupposti di Legge) della qualifica di Impresa sociale, dovrà pertanto avvenire contestualmente (o successivamente) alla perdita della qualifica di Start-up innovativa a vocazione sociale. 

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