Articolo 24 del d.lgs. n.117/2017 (codice del Terzo settore). Numero massimo di deleghe conferibili ad ogni associato.
Commento all'atto normativo
Con la presente nota il Ministero del lavoro ha osservato come, nel corso dell’esame degli statuti trasmessi successivamente all’avvenuto adeguamento al Codice del Terzo settore, risulti frequentemente che anche in caso di enti associativi (Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale) di dimensioni pari o prossime alla soglia minima di associati (sette/otto soci), il numero di deleghe previsto dagli statuti si attesta su quello massimo di tre deleghe per ogni associato per gli enti con meno di cinquecento soci.
Da ciò potrebbe derivare un pregiudizio alla democraticità dell’ente, in quanto, in ipotesi estreme, potrebbe verificarsi che anche una sola persona possa determinarne gli indirizzi associativi.
Ebbene, il Ministero del lavoro non ritiene che l’amministrazione preposta possa condizionare l’accettazione di uno statuto di una piccola o piccolissima associazione alla previsione di un numero di deleghe inferiori a quello massimo consentito dalla legge. Anche in un ipotetico caso di specie, l’associazione nell’ambito delle soglie disposte dalla legge (fino a tre fino a cinquecento associati) dovrebbe essere libera di decidere autonomamente se attenersi ad esse o derogarvi al ribasso.
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Con la presente nota il Ministero del lavoro ha osservato come, nel corso dell’esame degli statuti trasmessi successivamente all’avvenuto adeguamento al Codice del Terzo settore, risulti frequentemente che anche in caso di enti associativi (Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale) di dimensioni pari o prossime alla soglia minima di associati (sette/otto soci), il numero di deleghe previsto dagli statuti si attesta su quello massimo di tre deleghe per ogni associato per gli enti con meno di cinquecento soci.
Da ciò potrebbe derivare un pregiudizio alla democraticità dell’ente, in quanto, in ipotesi estreme, potrebbe verificarsi che anche una sola persona possa determinarne gli indirizzi associativi.
Ebbene, il Ministero del lavoro non ritiene che l’amministrazione preposta possa condizionare l’accettazione di uno statuto di una piccola o piccolissima associazione alla previsione di un numero di deleghe inferiori a quello massimo consentito dalla legge. Anche in un ipotetico caso di specie, l’associazione nell’ambito delle soglie disposte dalla legge (fino a tre fino a cinquecento associati) dovrebbe essere libera di decidere autonomamente se attenersi ad esse o derogarvi al ribasso.