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Il Ministero considera anzitutto 'perentorio', quindi obbligatorio, il termine previsto dall'art. 43 del CTS - 3 anni dalla data di entrata in vigore del Codice, ovvero il 3 agosto 2020 - per la trasformazione delle Società di Mutuo Soccorso (SMS) in associazioni del Terzo settore o in APS (Associazioni di Promozione Sociale), senza obbligo di devoluzione del proprio patrimonio.
Inoltre, il Ministero chiarisce che i procedimenti di iscrizione e cancellazione delle APS e ODV dai Registri esistenti continuino ad essere regolati sulla base della normativa di settore ancora vigente in via transitoria; tuttavia, nel periodo transitorio è auspicabile che gli Uffici adottino una prassi interpretativa volta ad agevolare le associazioni impegnate nel loro percorso di adeguamento qualora una eccessiva rigidità nell’applicazione della normativa di riferimento possa comportare conseguenze contrarie a quelle previste dal legislatore. Il Ministero rinvia, ad esempio ed in proposito, ai casi ipotizzati nella sua precedente Nota, la n. 4313 del 18/05/2020.