Articolo 14, comma 2, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore).
Archivio atti normativi
N.M. 12.01.21, n.293
Allegati:
Articolo 14, comma 2, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore).
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha espresso un parere in merito alle corrette modalità di pubblicazione dei dati riguardanti “emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati”, che riguardano gli Enti del Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi (o entrate comunque denominate) superiori a 100mila euro annui, a norma dell’art. 14, co. 2 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore).
Al fine di ‘bilanciare’ riservatezza e trasparenza, nel D.M. 04/07/2019 recante “Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore” è stata fornita una puntuale indicazione concernente le modalità di adempimento dell’obbligo di cui sopra chiarendo che “le informazioni sui compensi di cui all'art. 14, comma 2 … costituiscono oggetto di pubblicazione, anche in forma anonima, sul sito internet dell'ente o della rete associativa cui l'ente aderisce”.
Pertanto, non sarà necessaria una pubblicazione nominativa ogniqualvolta sarà possibile pubblicare un’informazione valida per tutti i soggetti appartenenti ad una determinata categoria, mentre risulterebbe insufficiente la pubblicazione di un dato aggregato, in quanto all’interno di esso potrebbero rinvenirsi posizioni differenziate che non verrebbero messe a fuoco da quanti fossero interessati all’informazione.
Ugualmente, dovranno essere tenuti distinti gli importi dovuti a titolo di retribuzione da quelli corrisposti a titolo di indennità particolare o di rimborso spese.