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L.30.12.23, n.213

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026. (GU n.303 del 30-12-2023 - S.O. n. 40)

Commento all'atto normativo 

La legge di bilancio 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213) prevede, tra l'altro:

  • una specifica norma relativa alle assunzioni a tempo indeterminato presso Regioni e Province autonome negli uffici del registro unico nazionale del Terzo settore da destinare al potenziamento degli uffici regionali e provinciali del Runts (art. 1, comma 37);
  • una norma interpretativa in materia di esenzione Imu per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive o attività di religione o di culto con riguardo alle attività svolte da enti pubblici e privati diversi dalle società, trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato (art. 1, comma 71);
  • un finanziamento permanente, a decorrere dal 2024, nella misura di 6 milioni di euro, in favore del cosiddetto reddito di libertà per le donne vittime di violenza e il sostegno delle donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché alla promozione, attraverso l'indipendenza economica, di percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà (art. 1, commi 187-189);
  • una nuova integrativa alla norma che prevede le funzioni di monitoraggio, ricerca e controllo sulle imprese sociali, di cui all’art. 15 dlgs n. 112/2017.
  • In particolare, al comma 4 del citato art. 15 – ove si dispone che con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali sono definiti le forme, i contenuti e le modalità dell’attività ispettiva sulle imprese sociali, nonché il contributo per l’attività ispettiva da porre a loro carico – viene integrata la previsione disponendo che il decreto stabilisca anche la relativa destinazione di tale attività ispettiva.
  • È inoltre aggiunto il comma 4-bis al richiamato art. 15, prevedendosi che le somme dovute a titolo di contributo per l’attività ispettiva a carico delle imprese sociali, non aderenti ad alcuna associazione di cui al comma 3 dello stesso art. 15, siano versate all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze, al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ai fini del successivo trasferimento all’ispettorato Nazionale del lavoro e agli altri enti eventualmente legittimati (art. 1, comma 201).
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