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L.04.08.17, n.124

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. (GU n.189 del 14-8-2017)

Commento all'atto normativo 

L’art. 1, cc. 125-129 della Legge configura una serie di obblighi di pubblicità a carico di soggetti che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni o altri soggetti pubblici.
Dal punto di vista soggettivo, i destinatari dell’obbligo sono:
a) le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni individuate con decreto del Ministro dell'ambiente (art. 13, legge n. 349 del 1986);
b) le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale (art. 137, Codice del consumo, d.lgs. n. 206 del 2005);
c) le associazioni e le fondazioni, nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di Onlus (ai sensi del decreto legislativo n. 460 del 1997);
d) le imprese.
La disposizione prevede che tali soggetti pubblichino, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a «sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere», superiori a 10.000 Euro, ricevuti da:
a) pubbliche amministrazioni;
b) società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni (ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate);
c) società in partecipazione pubblica;
d) soggetti di cui all’art. 2-bis, del decreto legislativo n. 33 del 2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni):
i. enti pubblici economici e agli ordini professionali;
ii. associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni;
iii. associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

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