Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (GU n.162 del 15-7-2015). Cosiddetta "Buona Scuola".
[Alternanza scuola-lavoro]
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (GU n.162 del 15-7-2015). Cosiddetta "Buona Scuola".
[Alternanza scuola-lavoro]
Le finalità complessive della Legge sono:
- affermare il ruolo centrale della scuola nelle società della conoscenza,
- innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli studenti,
- contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali,
- prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica,
- realizzare una scuola aperta,
- garantire il diritto allo studio, alle pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini attraverso la piena attuazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, anche in relazione alla dotazione finanziaria.
Per quanto riguarda l'alternanza scuola-lavoro (commi 33-44), stabilisce che deve essere inserita nei piani triennali dell’offerta formativa dal 2015-2016.
Può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche, anche in modalità di impresa formativa simulata e anche all'estero.
Negli istituti tecnici e professionali: almeno 400 ore complessive.
Nei licei: almeno 200 ore complessive.
Sono istituiti:
- la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro nonché
- il registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro.
Nel registro sono inseriti le imprese e gli enti pubblici disponibili per lo svolgimento dei percorsi.
Nell'ambito del sistema nazionale di Ie FP, nel rispetto delle competenze delle regioni, possono concorrere alla valorizzazione delle conoscenze e delle competenze deglistudenti del secondo ciclo anche le istituzioni formative accreditate per la realizzazionedi percorsi di IeFP, finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e allaformazione.
L'offerta formativa è definita entro 180 giorni dal MIUR, di concerto con il Ministero del Lavoro (MLPS), previa intesa in sede di Conferenza Permanente.