D.P.C.M. 23.07.20

Disciplina delle modalita' e dei termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari  del  contributo,  nonche'  delle  modalita'  e  dei termini  per  la  formazione,  l'aggiornamento  e  la   pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti  e  per  la  pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi. (GU n.231 del 17-9-2020)

Commento all'atto normativo 

Il Decreto, di attuazione del D.Lgs. 11/2017, abroga e sostituisce il Dpcm del 23 aprile 2010 e il Dpcm del 7 luglio 2016. 

Amplia la platea dei soggetti ammessi a contributo: fermi restando gli enti appartenenti ai settori relativi a ricerca sanitaria, ricerca scientifica, Università e Comuni (limitatamente alle attività sociali), la categoria dei destinatari del beneficio ‘enti del volontariato’ prevede il sostegno degli enti del Terzo settore (Ets) iscritti nel Registro unico nazionale di cui all'articolo 46, comma 1, del Dlgs n. 117/2017, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società. Le nuove disposizioni hanno effetto a decorrere dall’anno successivo a quello di operatività del Registro. Fino a tale anno, la quota del cinque per mille continuerà a essere destinata al sostegno degli enti come indicati dalla disciplina vigente (articolo 2, comma 4-novies, lettera a, Dl 40/2010).

Tutti gli enti interessati devono rivolgersi alle amministrazioni competenti ai fini dell’accreditamento e dell’accesso al contributo. Gli Ets hanno la possibilità di dichiarare in sede di iscrizione telematica se intendano accreditarsi o meno ai fini del 5 per mille. In ogni caso, la richiesta potrà avvenire anche successivamente, entro il 10 aprile, termine entro il quale il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali redige l’elenco degli enti che risultano iscritti nel registro e che abbiano dichiarato entro la stessa data di voler partecipare al riparto del 5‰. Entro il 30 aprile il ministero pubblica sul proprio sito l’elenco degli enti iscritti. Il legale rappresentante dell’ente, entro il 30 aprile, può chiedere la rettifica di eventuali errori.

Il ministero pubblica, entro il 10 maggio, l'elenco degli Ets iscritti al contributo con le variazioni apportate, indicando per ciascun nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale.

L’accreditamento al riparto del 5‰ correttamente eseguito vale anche per gli anni successivi e ogni amministrazione competente pubblica sul proprio sito, entro il 31 marzo di ciascun anno, l'elenco permanente degli enti accreditati nei precedenti esercizi, integrato e aggiornato a seguito degli errori segnalati, delle variazioni dei dati intervenute, delle revoche comunicate e delle cancellazioni effettuate.
 
Ogni amministrazione competente deve pubblicare sul proprio sito, entro il 31 dicembre, l’elenco complessivo degli enti ammessi e di quelli esclusi che comprendono sia gli enti accreditati nello stesso esercizio finanziario sia quelli già accreditati negli esercizi precedenti e presenti nell’elenco permanente.
Entro la stessa data gli elenchi vanno trasmessi all’Agenzia delle entrate che provvederà al riparto della quota del 5 per mille.

Entro il settimo mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e della scelta della destinazione del 5‰, l'Agenzia delle entrate pubblica gli elenchi degli ammessi e degli esclusi, trasmessi da ciascuna amministrazione competente, con l'indicazione  delle  scelte attribuite e dei relativi importi.

La stessa Agenzia delle entrate provvede, per ciascun esercizio finanziario, alla pubblicazione dell'elenco completo degli enti ammessi al contributo per una o più finalità con l'indicazione, per ciascun ente, dei dati relativi alle scelte totali ricevute e agli importi complessivi percepiti, al fine di rendere noti il contributo percepito anche in forma aggregata.

Il Decreto definisce l’importo minimo erogabile a ciascun ente delle somme risultanti sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti, fissandolo a 100 euro. Al di sotto di tale cifra, le somme non saranno attribuite all’ente scelto dai contribuenti ma ripartite all’interno della stessa finalità, così come nel caso in cui il contribuente non abbia indicato il codice fiscale, o sia errato, le quote del 5‰ destinate ad una finalità sono ripartite nell’ambito della stessa in proporzione al numero complessivo delle destinazioni dirette. Le modalità di riparto dell’’inoptato’, riguardanti le ‘scelte non espresse’ rimangono invariate.

I beneficiari che hanno percepito contributi superiori a 20.000 euro hanno un duplice obbligo:
1. redigere un apposito rendiconto, entro un anno dalla ricezione delle somme, e trasmetterlo all’amministrazione erogatrice entro i successivi trenta giorni, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risultino in modo chiaro, trasparente e dettagliato la destinazione e l’utilizzo delle somme percepite;
2. pubblicare sul proprio sito web gli importi percepiti e il rendiconto entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui sopra, dandone comunicazione all’amministrazione erogatrice, entro i 7 giorni successivi.

Nel caso di violazione degli obblighi di pubblicazione, trova applicazione un sistema sanzionatorio ‘ispirato al principio di gradualità’. Infatti, l’amministrazione erogatrice dapprima diffida il beneficiario a effettuare la pubblicazione (assegnando un termine di 30 giorni) e, in caso di inerzia, provvede all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25% del contributo percepito, i cui proventi affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato.

Sulle amministrazioni erogatrici grava l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web (altrimenti vengono sanzionate) l'elenco dei destinatari con l'indicazione dell'importo, entro 90 giorni dall'erogazione del contributo, nonché il link al rendiconto pubblicato sul sito web del beneficiario, entro 30 giorni dall'acquisizione degli elementi informativi forniti dal beneficiario.

I beneficiari che hanno percepito contributi inferiori a 20.000 euro devono redigere rendiconto e relazione e conservarli per 10 anni.

×