Disposizioni in materia di trasparenza e di efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille, in attuazione all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
DPCM 07-07-16
Allegati:
Disposizioni in materia di trasparenza e di efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille, in attuazione all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
Con la pubblicazione del DPCM del 7 luglio 2016 in gazzetta ufficiale vengono introdotte importanti novità in materia di semplificazione all’accesso agli elenchi dei beneficiari del 5 per mille. Il Decreto stabilisce che non è più necessario presentare ogni anno la dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il 30 giugno, per l’accesso all’elenco dei beneficiari, ma dovrà essere presentata solo se si modificheranno i requisiti o le caratteristiche dell’ente richiedente, ciò fermi rimanendo i requisiti di ammissione al riparto del 5 per mille medesimo. Gli enti regolarmente iscritti nel 2016, se mantengono i requisiti, non dovranno più spedire la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva per gli esercizi successivi.
Gli enti vengono inseriti in un apposito elenco, integrato, aggiornato e pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo di ciascun anno. Eventuali errori o variazioni possono essere segnalati, entro il 20 maggio, dal legale rappresentante dell’ente alla Direzione Regionale delle Entrate competente, quella nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’ente. Se il rappresentante legale cambia, la dichiarazione sostitutiva perde efficacia e il nuovo rappresentante dovrà sottoscriverne un’altra, indicando la data della sua nomina e quella dell’iscrizione dell’ente al riparto del 5 per mille.
Le amministrazioni pubbliche che erogano le quote del 5 per mille pubblicheranno sui propri siti, entro i successivi tre mesi, l’elenco dei soggetti che le hanno ricevute, con l’indicazione dell’importo e della data di erogazione. Come pure i rendiconti e le relazioni illustrative inviati dagli enti beneficiari, entro un mese da quando li ricevono.
Entro un anno da quando l’ente riceve l’importo del cinque per mille resta l’obbligo di redigere, sullo specifico modulo messo a disposizione dall’amministrazione competente, l’apposito rendiconto sull’utilizzo delle somme ricevute, da inviare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, accompagnato dalla relazione illustrativa, se gli importi percepiti sono uguali o maggiori a 20 mila euro.
Rendiconto e relazione vanno comunque redatti entro un anno dalla ricezione degli importi e conservati per dieci anni.
Se si accerta che il contributo è stato impiegato per finalità diverse da quelle istituzionali, gli importi ricevuto dovranno essere restituiti entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento contestativo, rivalutati secondo gli indici Istat e maggiorati degli interessi al tasso legale dalla data di erogazione del contributo.