Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106. (GU n.166 del 18-7-2017)
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D.Lgs. 03.07.2017, n.111
Allegati:
Il D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 111 detta norme per il completamento della riforma strutturale dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Prevede obblighi di informazione e trasparenza per i soggetti beneficiari del contributo. Essi dovranno trasmettere all’Amministrazione erogatrice, entro un anno dalla ricezione delle somme, un apposito rendiconto corredato dalla relazione illustrativa, che descriva la destinazione e l’utilizzo del contributo percepito, secondo canoni di trasparenza, chiarezza e specificità.
Dovranno essere pubblicati, inoltre, sul sito web dei beneficiari gli importi percepiti e il relativo rendiconto.
In caso di violazioni dei nuovi obblighi, verrà inviata una preventiva diffida ad adempiere entro il termine di 30 giorni e, in caso di persistenza dell’inadempimento, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria, corrispondente al 25% del contributo percepito.
I beneficiari non potranno utilizzare le somme percepite per coprire le spese di pubblicità sostenute per campagne di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per mille, a pena di recupero del contributo utilizzato in violazione del divieto.