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D.Lgs. 02.10.18, n.124

Riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere g), h) e r), della legge 23 giugno 2017, n. 103 (S.O. n. 50 G.U. n. 250 del 26 ottobre 2018).

Commento all'atto normativo 

Il D.Lgs. intende incrementare le attività di lavoro retribuito, sia all'interno che all'esterno delle carceri, e incentivare attività di volontariato individuale e il reinserimento sociale dei condannati.
Negli istituti penitenziari devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. 
A tal fine, possono essere organizzati, all'interno e all'esterno dell'istituto, lavorazioni e corsi di formazione professionale, gestiti da enti pubblici o privati.
L'amministrazione penitenziaria stipula apposite convenzioni di inserimento lavorativo con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire opportunità di lavoro a detenuti o internati.
Per quanto concerne il lavoro di pubblica utilità, i detenuti e gli internati possono chiedere di essere ammessi a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito nell'ambito di progetti di pubblica utilità, tenendo conto anche delle specifiche professionalità e attitudini lavorative.
 

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