Riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere g), h) e r), della legge 23 giugno 2017, n. 103 (S.O. n. 50 G.U. n. 250 del 26 ottobre 2018).
D.Lgs. 02.10.18, n.124
Allegati:
Il D.Lgs. intende incrementare le attività di lavoro retribuito, sia all'interno che all'esterno delle carceri, e incentivare attività di volontariato individuale e il reinserimento sociale dei condannati.
Negli istituti penitenziari devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale.
A tal fine, possono essere organizzati, all'interno e all'esterno dell'istituto, lavorazioni e corsi di formazione professionale, gestiti da enti pubblici o privati.
L'amministrazione penitenziaria stipula apposite convenzioni di inserimento lavorativo con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire opportunità di lavoro a detenuti o internati.
Per quanto concerne il lavoro di pubblica utilità, i detenuti e gli internati possono chiedere di essere ammessi a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito nell'ambito di progetti di pubblica utilità, tenendo conto anche delle specifiche professionalità e attitudini lavorative.