Ammissione dei soci per via telematica

Domanda: 

Buongiorno, siamo una piccola associazione con pochi volontari e senza una sede fisica, però con un grande numero di soci (circa 650) per la maggior parte residenti fuori della Toscana.
Vorremmo sapere se sia ammissibile che la richiesta di iscrizione dei soci avvenga esclusivamente per via telematica tramite il sito dell'Associazione e che l'accettazione della domanda avvenga con la regola del silenzio assenso, senza ulteriore comunicazione. 

Risposta: 

Con le norme del Capo III, Titolo IV del Codice del terzo settore (Cts), il legislatore ha previsto regole specifiche di governance degli enti al fine di assicurare la coerenza della loro struttura organizzativa con le finalità perseguite. L’esigenza di disporre di una cornice regolatoria chiara e definita viene soddisfatta secondo un approccio ampiamente rispettoso della autonomia statutaria degli enti: proprio in questa parte del Codice trovano posto le norme aventi natura derogabile, in presenza di specifica clausola statutaria.

È questo il caso, che interessa per la risposta al quesito, dell’articolo 23 in tema di ammissione dei soci, le cui previsioni sono solo in parte derogabili dall’autonomia statutaria. Siamo perciò in presenza di un adeguamento disapplicativo, rientrante nella previsione di cui al co. 2, art. 101 Cts.

In particolare, con riferimento al co.1 la disposizione è derogabile prevedendo in capo ad un organo diverso da quello amministrativo l’ammissione in questione, quindi, è sempre necessaria una deliberazione assembleare o consiliare di ammissione (o rigetto) della domanda degli aspiranti soci.

“Non sono derogabili invece né la previsione sulla necessità di dare comunicazione all’interessato, né l’annotazione sul libro soci, previsto anche dall’articolo 15 comma 1” (Circolare Ministero del Lavoro n. 20 del 27/12/2018), quindi non sembra ammissibile la regola del silenzio-assenso.

Non è neppure derogabile, secondo la citata Circolare, il principio secondo cui l’ammissione deve avvenire su domanda dell’interessato, “considerata la dimensione volontaria del rapporto associativo, che non può nascere che da una manifestazione positiva di volontà del candidato socio”. In questo senso però la richiesta on line dell’aspirante socio sembra ammissibile, a condizione che risulti sottoscritta dall’interessato.

La stessa Circolare n. 20 conclude sul punto affermando che “L’ambito di derogabilità del comma 2 riguarda chiaramente il lasso temporale entro il quale l’ente competente deve assumere una decisione circa la richiesta di ammissione; non sembra si possa invece estendere alla possibilità di non motivare la deliberazione, considerato che tale eventualità non sarebbe coerente con la previsione secondo cui i requisiti per l’ammissione di nuovi associati e la relativa procedura devono essere esplicitati nello statuto e conseguentemente resi pubblici attraverso il deposito presso l’Ufficio del RUNTS”.

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