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Il Ministero del lavoro ribadisce che, a fronte di un quadro normativo che preveda, per dar vita a un’Odv o a un’Aps, un numero minimo di costituenti, la carenza di tale numero minimo iniziale non consente all’ente in questione, rebus sic stantibus, di conseguire la qualifica con l’iscrizione al Runts (o a quelli attivi nelle more della sua effettiva operatività), nemmeno se nel corso del tempo gli associati aumentino il loro numero, in quanto al momento della costituzione dell’associazione i costituenti ben sapevano (o avrebbero dovuto sapere) della necessità della contestuale sussistenza di un numero minimo di associati. Se, tuttavia, in un momento successivo, con una delibera assembleare idonea a modificare lo statuto ed espressa da un numero di associati favorevoli tale da soddisfare il requisito del numero minimo di cui rispettivamente agli articoli 32, comma 1 o 35, comma 1, Codice del Terzo settore, dopo aver preso atto della precedente carenza del requisito numerico, si affermi o si ribadisca la volontà di essere Odv o Aps ai sensi della vigente normativa in materia, dando mandato al rappresentante legale di richiedere la relativa qualificazione, potrà ritenersi che, grazie a tale secondo atto, che, intervenendo prima della richiesta di iscrizione, integra la volontà espressa nell’atto costitutivo, vengano a sussistere in maniera contestuale entrambi i presupposti necessari ai fini della qualificabilità dell’associazione attraverso l’iscrizione al Registro.