Del. G.R. 08.11.16, n.1104

Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009 n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie:procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento) in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. (Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati)

Commento all'atto normativo 

La Giunta Regionale con il presente atto approva definitivamente il regolamento, in attuazione degli articoli 1, comma 2, 19, comma 1 e 48 della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento).
Tale regolamento disciplina:
a)gli adempimenti a carico delle strutture sanitarie private e degli studi professionali;
b)i compiti, l’impegno orario e le incompatibilità del direttore sanitario delle strutture sanitarie private;
c)i requisiti per l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private;
d)i requisiti per l’esercizio degli studi professionali;
e)gli studi professionali soggetti ad autorizzazione o a segnalazione certificata di inizio attività;
f)le modalità per l’individuazione dei processi assistenziali;
g)i requisiti organizzativi di livello aziendale per l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie pubbliche e private e dei professionisti titolari di studi; h)le modalità e le procedure per il rilascio e il rinnovo dell’accreditamento istituzionale per le strutture sanitarie e dei professionisti titolari di studi;
i)il numero dei componenti, i criteri di scelta e le modalità di funzionamento del gruppo tecnico regionale di verifica e del gruppo tecnico regionale di valutazione nonché le ipotesi di astensione dei suoi componenti;
j)il termine per la costituzione del gruppo tecnico regionale di verifica;
k)l'individuazione delle dimensioni di cui all'articolo 1, comma 2, della l.r. 51/2009;
l)le procedure terapeutiche e diagnostiche di minore invasività o minor rischio per l'utente.

×