1. Nel registro dei volontari devono essere iscritti i volontari 'non occasionali'?
2. C’è una definizione chiara e oggettiva di 'non occasionale'?
1. No, devono essere iscritti solo 'i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale' ex co. 1, art. 17 Cts. Il decreto ministeriale 6 ottobre 2021 prevede comunque la
possibilità di inserire nel registro anche i volontari“occasionali”, in una sezione apposita e separata rispetto a quelli “non occasionali”: in tal caso i dati da indicare sono gli stessi di quelli previsti per i volontari“non occasionali”.
2. No, per quanto concerne la distinzione tra occasionalità e non occasionalità (abitualità), nell’ambito del volontariato ma anche in altri ambiti, né la Legge né, al momento, alcun decreto di attuazione o circolari/note ministeriali (la c.d. attività interpretativa) hanno risolto il dilemma. Solo la c.d. ‘dottrina’, cioè gli studiosi o autori, sono sufficientemente concordi a ritenere che può essere qualificato/definito come ‘volontario non occasionale/abituale’ colui che assicura nell’associazione una presenza e una azione di volontariato con carattere sistematico/seriale e costante, indipendentemente dal numero di ore svolte e dal tipo di attività eseguita. La Legge, l’Amministrazione e la Giurisprudenza non esplicitano i termini per quantificare l’occasionalità, ma molto probabilmente questa si deve sostanziare in un’attività del volontario che sia incardinata nell’attività istituzionale dell’ente, esercitata con cadenza periodica e costante.