Una amministrazione pubblica può stipulare una convenzione con una ODV o una APS, per la gestione di specifiche attività, con durata superiore a 1 anno?
Le amministrazioni pubbliche di cui al co. 2, art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001, possono sottoscrivere - a norma del co. 1, art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017 - con le ODV (Organizzazioni Di Volontariato) e con le APS (Associazioni di Promozione Sociale) iscritte da almeno 6 mesi al Runts (Registro unico nazionale del terzo settore), convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al mercato.
La garanzia, prevista nel co. 4 del medesimo art. 56, della "esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione" e la previsione della "durata del rapporto convenzionale", fanno ritenere implicitamente che le convenzioni con le ODV e con le APS possano avere una durata anche superiore ad 1 anno.