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Socio moroso

Domanda: 

Il nostro Statuto prevede che la qualifica di socio si perde per non aver effettuato il pagamento della quota sociale entro un anno dalla scadenza. Ci sono alcuni soci che nonostante vari inviti a rinnovare la quota sociale scaduta da vari anni non hanno mai rinnovato, né risposto alle nostre richieste e non si sono mai presentati alle assemblee.

Questa regola vale anche per i soci fondatori?
Per cancellarli dal registro soci è sufficiente la delibera del Consiglio Direttivo oppure va inviata al socio una raccomandata comunicando, ad esempio, che se entro 30 giorni non rinnova sarà cancellato, ecc. ecc.?

Risposta: 

Lo Statuto di una associazione dovrebbe distinguere l’istituto della ‘esclusione’ da quello della ‘decadenza automatica’ di un associato: in entrambe i casi si perde la qualifica di associato, ma solo nel primo caso è necessario attivare una specifica procedura che, normalmente, è disciplinata nel medesimo Statuto.

Dalla lettura del quesito sembra che il mancato pagamento della quota associativa sia una delle cause di decadenza automatica di un associato poiché si prevede il termine di 1 anno oltre il quale la qualifica di associato si perde.

Se niente é previsto nello Statuto, come sembra e come é legittimo sia (per evitare disparità di trattamento tra soci riguardo ad uno dei doveri fondamentali), questa regola vale anche per i fondatori, in quanto associati.

Se così fosse e se nessuna norma statutaria disciplina la procedura, si considera sufficiente una deliberazione del Consiglio direttivo con la quale si prende atto del mancato rinnovo della quota associativa e si dà mandato al Segretario (o ad altro organo o carica associativa) di cancellare dal registro associati l’associato in questione.

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