Rimborso spese con autocertificazione

Domanda: 

Da quando possiamo rimborsare le spese sostenute a fronte di una autocertificazione fino ad un massimo di € 150 mensili?
 

Risposta: 

Il co. 4, art. 17 del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore - CTS) così recita: "Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso".

Questa norma è già in vigore ed efficace per tutti gli ETS (Enti del Terzo Settore) poiché non necessita di alcun decreto di attuazione. Tuttavia è richiesta dalla norma in esame una apposita deliberazione dell'Organo di amministrazione (o dell'Assemblea) che autorizzi i volontari a produrre la suddetta autocertificazione per le attività di volontariato scelte e relativamente alle tipologie di spese richiamate nella delibera.

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