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Riforma dello Sport

Domanda: 

Cosa prevede la Riforma dello Sport per quanto riguarda il lavoro?

Risposta: 

La riforma dello Sport è molto articolata e complessa essendo composta da una legge (Legge delega n. 86/2019) e diversi decreti legislativi.
Tra questi, il D.Lgs. 36/2021 (e i sui decreti correttivi D.Lgs.163/2022 e 120/2023) riguardano il riordino e la riforma del lavoro sportivo, anche di enti dilettantistici e professionistici.

E' previsto che dal 1° luglio 2023:
- viene espressamente prevista l’abrogazione dell’art. 67, c.1, lett. m), per la parte che disciplina i compensi sportivi dilettantistici;
- le collaborazioni intrattenute dai collaboratori sportivi con i propri sodalizi potranno assumere duplice valenza: volontariato puro o lavoro sportivo;
- il volontario (in analogia con la disciplina del Terzo Settore) è colui che presta gratuitamente la propria opera in favore del sodalizio sportivo, non può essere remunerato in alcun modo e può beneficiare esclusivamente del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Il volontario dovrà essere assicurato per la responsabilità civile verso i terzi;
- il lavoratore sportivo è colui che esercita l’attività sportiva verso corrispettivo. E’ lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico, tutti quei soggetti – tesserati – che svolgono le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti degli organismi affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale;
- tutte le figure di lavoratori e collaboratori che non rientrano nell’elencazione operata dal d.lgs. 36, e che non rientreranno nelle mansioni individuate dagli organismi affilianti, dovranno essere inquadrate secondo le ordinarie regole del lavoro (non sportivo);
- il lavoro sportivo può assumere, in relazione alle modalità di svolgimento del rapporto, natura subordinata, autonoma o di co.co.co;
- nel settore dilettantistico, la prestazione “si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma di co.co.co.” quando la durata delle prestazioni non supera le 24 ore settimanali e le prestazioni sono svolte in osservanza dei regolamenti degli Organismi del Coni. Nel computo delle 24 ore rientra l’allenamento ma non il tempo dedicato alla prestazione agonistica;
- viene prevista la possibilità, sia per le società sportive professionistiche che per le dilettantistiche, nell’ottica della formazione dei giovani atleti, di stipulare contratti di apprendistato con giovani a partire dai 15 anni di età.

l trattamento tributario e previdenziale dei compensi derivanti da prestazioni di lavoro sportivo dipenderà dall’entità annua dei compensi medesimi, che sono divisi in tre fasce:

1. inferiori a 5.000,00 Euro,
2. compresi tra 5.000,00 e 15.000,00 Euro,
3. di entità superiore ai 15.000,00 Euro.

All’atto del pagamento il lavoratore sportivo dovrà rilasciare autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti nell’anno solare.

Dal punto di vista tributario sulla prima e sulla seconda fascia non saranno applicate imposte. 
Superata la franchigia dei 15.000,00 Euro il reddito del percipiente sarà assoggettato a tassazione secondo le ordinarie aliquote fiscali, ma solamente sulla parte dei compensi superiori alla soglia di esenzione.

Superata la soglia dei 5.000,00 Euro annui tutti i compensi sportivi saranno assoggettati a contribuzione previdenziale. 

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