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Responsabilità degli amministratori di una associazione non riconosciuta

Domanda: 

Sono membro del Consiglio direttivo di una associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.
Quali sono le responsabilità cui potrei andare incontro nella gestione dell’ente?

Risposta: 

L'art. 38 del codice civile dispone che delle obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione non riconosciuta risponde l'associazione medesima con il fondo comune e personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.
Da ciò si desume che:

  1. l'associazione risponde delle obbligazioni assunte da chi abbia agito in nome e per conto di essa soltanto se il soggetto agente sia provvisto, per atto o norma interna, del potere di rappresentarla;
  2. risponde dell'obbligazione assunta non soltanto colui che ha sottoscritto il negozio ma anche tutti coloro che abbiano deciso di assumere la detta obbligazione (per esempio non soltanto il Presidente ma anche i membri del Consiglio direttivo).

Diversamente, qualora si tratti di obbligazioni da fatto illecito commesso da soggetti che prestino la loro opera per l'associazione. In quest'ultimo caso si ritiene che la responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38 possa essere esclusa in quanto la norma fa riferimento esclusivamente alle obbligazioni negoziali dal momento che viene richiesto il potere rappresentativo per la valida assunzione delle stesse.
Ne consegue che in tali ipotesi si potrà configurare oltre la responsabilità personale dell'autore dell'illecito la eventuale concorrente responsabilità della sola associazione con il relativo patrimonio.
Per le associazioni riconosciute il regime normativo relativo alla responsabilità è diverso: le obbligazioni regolarmente assunte faranno capo esclusivamente all'ente che ne risponderà con il suo patrimonio.

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