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Regolamento soci

Domanda: 

E’ possibile fare un regolamento da allegare allo statuto per disciplinare meglio i soci?
In particolare due tipologie di soci: sostenitori e attivi.
I soci sostenitori sono persone fisiche che versano una quota associativa annuale prestabilita come contributo economico a sostegno dell'azione associativa ed entrano a far parte dell'associazione attraverso tale contributo.
I soci attivi invece sono coloro che dopo aver fatto richiesta firmata per l' ammissione a socio ed essere stata accettata dal consiglio direttivo, pagano la quota associativa prestabilita e contribuiscano alla vita dell'associazione anche con l'apporto del loro lavoro volontario. Sono iscritti nel libro aderenti e assicurati contro infortuni e rct come previsto dalla legge.

Per diventare volontario attivo si passa dall’essere un volontario sostenitore per il tempo che eventualmente è necessario per fare i corsi di formazione sulla sicurezza e di primo soccorso e sostenere il relativo esame. Al superamento di questo si diviene volontario attivo e dopo un anno in cui si presta la propria opera regolarmente si è titolare di elettorato attivo e passivo.

Risposta: 

L'Assemblea degli associati é l'organo al quale, normalmente, viene conferito dallo Statuto dell'associazione - ma non dalla Legge che non si esprime a riguardo - il potere (espresso in una facoltà o in uno specifico obbligo) di redigere uno o più regolamenti che disciplinano aspetti specifici della vita dell'ente.

La differenza fra Statuto e Regolamento è relativa al fatto che il primo documento regola giuridicamente e 'pubblicamente' (nei confronti, quindi, anche di terzi) l'associazione, secondo i rapporti che intercorrono fra le varie parti in causa (promotori, utenti, volontari e aderenti), mentre il secondo è un documento di efficacia esclusivamente 'interna' che fissa alcune regole riguardo lo svolgimento dell'attività associativa.

Il regolamento, quindi, non é parte integrante dello Statuto (come l'atto costitutivo) ma un documento che può essere allegato allo Statuto con efficacia diversa e subordinata rispetto allo Statuto: vale a dire, le norme del Regolamento hanno valore interno e non possono, oltre che contrastare o essere non coerenti con le norme statutarie, disciplinare istituti che devono avere rilevanza esterna (ad esempio, proprio lo status degli associati).

Per quanto precede, la regolamentazione delle tipologie, dei diritti e doveri nonché dei criteri di ammissione ed esclusione degli associati deve avvenire nello statuto e non nel regolamento.

Inoltre, anche se si possono prevedere diverse categorie di associati, nel rispetto del principio di parità di trattamento degli stessi e di effettività del rapporto associativo, é da escludersi l'ipotesi prospettata nel quesito, poiché:
- tutti gli associati (e non solo quelli attivi) devono fare una domanda scritta di ammissione (nelle forme e nei contenuti pervisti dallo Statuto) che il Consiglio Direttivo può ammettere o rifiutare (con giustificato motivo scritto);
- tutti gli associati (e non solo i soci attivi) sono titolari di doveri (ad esempio, il pagamento della quota associativa) e di diritti (ad esempio, di elettorato attivo e passivo).

Corretta é invece la precisazione del penultimo capoverso del Quesito, poiché solo i soci attivi devono essere iscritti nel Registro degli aderenti tenuto per adempiere l'obbligo assicurativo.

Nell'ultimo capoverso del Quesito si confonde, infine, la figura del volontario, che deve essere sempre aderente, cioé associato, all'associazione, da quella dell'associato che può aderire all'associazione solo versando la quota associativa.

In definitiva, se la scrivente associazione intende prevedere 2 figure di associati (sostenitore e attivo), queste devono essere titolari dei diritti fondamentali (diritto di partecipazione alle assemblee e dell'elettorato attivo e passivo).
Altrimenti i c.d. 'soci sostenitori' non possono essere qualificati associati, bensì donatori o sostenitori (terzi).

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