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Registro dei volontari

Domanda: 

Sono il Presidente di una associazione e gradirei informazioni sulla istituzione e tenuta del Registro dei volontari.

Risposta: 

Il CTS (Codice del Terzo Settore) - D.Lgs. n. 117/2017 - prevede al co. 1, art. 17, oltre all'assicurazione obbligatoria dei volontari, un'altra importante condizione affinché possa essere prevista, all’interno di un qualsiasi ETS (Ente del Terzo Settore), la figura di uno o più volontari (associati o non associati): l'iscrizione in un apposito Registro dei "volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale".

Dalla lettura della norma richiamata si deduce che possano operare negli ETS sia volontari 'occasionali' che volontari 'non occasionali': solo a questi ultimi è dunque richiesta l’iscrizione da parte dell’ente in un apposito Registro, il c.d. 'Registro dei volontari' che deve essere distinto - anche nel caso di coincidenza fra compagine dei volontari e quella degli associati - dal "libro degli associati o aderenti" previsto dalla lett. a), co. 1, art. 15 CTS

Il volontario non occasionale, da iscrivere nel suddetto Registro, dovrà garantire una presenza e una azione con carattere seriale/sistematico e costante. La Legge non esplicita i termini per quantificare l’occasionalità, ma certamente questa si deve sostanziare in un’attività del volontario che sia incardinata nell’attività istituzionale dell’ente, esercitata con cadenza periodica. Gli ETS possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e, dunque, in tale ottica, il volontario può operare nel contesto dell’attività istituzionale dell’ente, ad oggi riconducibile all’attività di interesse generale (ex art. 5 CTS) ed anche nelle attività diverse (ex art. 6 CTS).

L’ente dovrà previamente dotarsi di un Registro Volontari, nel quale si inseriscono i nominativi e i dati identificativi dei volontari, l’inizio della loro attività e, qualora per qualsivoglia motivo, si concluda il loro servizio, la conclusione.
Nel Registro si devono inserire  le date  di inizio  come volontario a partire dalla data di vidimazione, in quanto, al fine di garantirne l'operatività, il Registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio o da un pubblico ufficiale a ciò abilitato, che dichiara nell'ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono.

In alternativa alle forme di tenuta cartacea del Registro, il co. 2, art. 3 del D.M. 06/10/2021 ammette la possibilità per gli enti di avvalersi di registri tenuti con sistemi elettronici e/o telematici qualora gli stessi assicurino l'inalterabilità delle scritture e la data in cui le stesse sono apposte, anche con le modalità di cui all'art. 2215-bis, commi 2, 3 e 4 del Codice civile.

Evidentemente, questo Registro dovrà coordinarsi con le norme interne dell’ente (statuto, regolamento, ...) nelle quali si procede a regolare l’ingresso e l’operatività dei volontari all’interno dell’ente. In tale ottica si dovranno prevedere le modalità di richiesta, di ingresso, una disciplina delle attività anche in relazione al rapporto con l’eventuale personale dipendente e professionale presente nell’ente, l’accettazione da parte del volontario della mission e dei documenti 'costitutivi' (ad esempio: statuto, carta dei servizi, ...).

L’art. 102 CTS abroga espressamente, tra le altre, la L. n. 266/1991 ed in particolare l’art. 4 che disciplinava la materia assicurativa.
Per le modalità di tenuta si rimanda al decreto ministeriale 6 ottobre 2021, emanato dal Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

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