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Obbligo pubblicazione contributi pubblici

Domanda: 

In merito alla pubblicazione dei contributi pubblici, con scadenza 30 giugno p.v., vorremmo sapere se è necessario pubblicare quelli a cui abbiamo avuto accesso tramite bando pubblico.
Inoltre, quelli legati ad un contratto o a una convenzione non devono essere pubblicati, è corretto?

Risposta: 

Il co. 125, art. 1 della L. n. 124/2017 stabilisce che, entro il 30 giugno di ciascun anno, associazioni come la scrivente sono tenute alla pubblicazione nei propri siti internet, o analoghi portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle amministrazioni pubbliche.
Risultano, pertanto, esclusi dall’obbligo i contributi pubblici che siano disposti da provvedimenti non aventi carattere generale e riguardanti, cioè, una platea indifferenziata di soggetti (ad esempio: 5 per mille, contributi ai sensi dell’art. 72 del Codice del Terzo settore, bandi regionali, ecc.), così come tutte le somme corrisposte nell’ambito di contratti a prestazioni corrispettive, incarichi professionali, risarcimento danni, ecc..
La disposizione fa quindi riferimento ai trasfermenti di danaro o di beni a titolo particolare, quali contributi per lo svolgimento delle attività sociali (ad esempio, un immobile concesso in comodato ad un ente del Terzo settore).

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