Procedura da seguire per escludere soci morosi

Domanda: 

Il nostro statuto prevede l'esclusione dell'associato genericamente per gravi violazioni allo statuto stesso, alle delibere degli organi di gestione, oppure per rilevanti danni materiali e morali arrecati all'Associazione. Ciò premesso e poiché sono in numero assai significativo gli associati che non corrispondono la quota per il rinnovo dell'iscrizione anche per più anni, vi chiedo se possono essere esclusi ravvisando una grave violazione allo statuto e non solo ma un danno materiale costituito dal mancato introito di risorse di vitale importanza per la funzionalità dell'Associazione. Se l'esclusione per il caso specifico può essere adottata, vi chiedo ancora di delineare l'esatta procedura da seguire per non incorrere in ricorsi anche davanti al giudice.

Risposta: 

L’istituto dell’esclusione degli associati, trova la sua disciplina di riferimento (compresa la procedura) solo nello Statuto dell’Associazione la quale, normalmente, è sintetica e quindi lascia spazio alla autonomia degli associati stessi (attraverso la predisposizione di norme regolamentari) o degli amministratori (attraverso una deliberazione adottata dall’Organo di amministrazione).

Il Codice Civile e il Codice del Terzo settore nulla dispongono in merito, anzi quest’ultimo provvedimento volutamente – per accentuare l’autonomia associativa - non si occupa delle ipotesi di scioglimento dei rapporti associativi (recesso, morte, esclusione ,…, dell’associato).

Se lo Statuto della scrivente Associazione disciplina l’esclusione degli associati solo con le norme riportate nel quesito, é improbabile che il mancato pagamento della quota associativa configuri una fattispecie di esclusione, sia perché difficilmente può integrare una ‘grave violazione’ dello statuto, di un regolamento o di una delibera, sia perché l’entità del danno, da valutarsi non al livello complessivo (es: tutti o molti associati non hanno versato la loro quota e quindi l’Associazione si trova in difficoltà finanziarie), bensì sul piano individuale del singolo aderente (presumendo che la quota associativa non sia di importo rilevante).

Per gravità della violazione deve intendersi non tanto quella astratta dell'infrazione commessa, quanto la gravità del singolo fatto accertato, specie con riferimento all'intenzionalità dimostrata dall'autore e agli altri elementi oggettivi come l'entità del danno cagionato.

Una soluzione al problema del “mancato introito di risorse di vitale importanza per la funzionalità dell’Associazione” può essere trovata nell’introduzione, nello Statuto e non nel Regolamento (atto interno), di una apposita disciplina dell’istituto alternativo della ‘decadenza automatica’ dell’associato che si può collegare appunto, senza la necessità di alcuna deliberazione dell’Organo di amministrazione, alla morosità dell’associato (per un certo periodo e a determinate condizioni).

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