Cerca in Cesvot

Strumenti, servizi e contenuti per la tua associazione

Pesca di beneficenza

Domanda: 

La nostra associazione, per integrare i fondi economici necessari per la gestione, effettua un paio di volte ogni anno un mercatino della solidarietà; tuttavia, vorrebbe nel futuro effettuare, anziché un mercatino, una vera e propria pesca di beneficenza e cioè  registrare gli oggetti in offerta con un numero (di un blocchetto matrice e biglietto, sulla matrice registrare il nome dell'offerente) e offrire i relativi biglietti al costo di €1,00 (ciascun biglietto è abbinato ad un oggetto con valore diverso).

Per il mercatino non ci sono problemi fiscali perché le offerte ricevute vengono segnalate con ricevute “offerta libera”. Per quanto riguarda invece la pesca di beneficenza vorremmo sapere se occorrono particolari permessi da parte di Enti proposti.

Risposta: 

La 'pesca di beneficenza' é, ai sensi del D.P.R. n. 430/2001, una manifestazione di sorte locale (che per la sua organizzazione non si presta per l’emissione di biglietti a matrice) effettuata con la vendita di biglietti, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio. La vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune in cui si effettua le manifestazione e il ricavato non deve essere superiore a 51.645,69 euro.
I premi della pesca, come di qualunque altra manifestazione del genere, possono essere costituiti da servizi o beni mobili, mai da denaro, titoli pubblici e privati, valori bancari, carte di credito e metalli preziosi in verghe: la serie e la numerazione progressiva dei biglietti e delle cartelle deve essere indicata nella fattura d’acquisto rilasciata dallo stampatore.

Al Prefetto e al Sindaco deve essere effettuata una comunicazione, in carta libera, almeno 30 giorni prima della manifestazione.
Deve essere presentata un richiesta di nulla osta prima della comunicazione al Sindaco e al Prefetto. La comunicazione, in carta libera, va inoltrata alla sede competente per territorio del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta, senza l’adozione di un provvedimento espresso da parte dei Monopoli di Stato, il nulla osta si intende rilasciato.

Per le pesche di beneficenza il regolamento non occorre: é sufficiente indicare nella comunicazione e mell'istanza il numero dei biglietti che si intende emettere e il loro prezzo.

Al termine della manifestazione l’ente organizzatore deve controllare il numero dei biglietti venduti e procedere, alla presenza dell’incaricato del Sindaco, alla chiusura delle operazioni, redigendo il relativo verbale, del quale una copia va inviata al Prefetto e l’altra consegnata all’incaricato del Sindaco.

I premi di tutti i tipi di manifestazione di sorte devono essere assoggettati ad una ritenuta a titolo di imposta pari al 10% del valore dei premi. La ritenuta deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è chiusa la manifestazione, mediante il modello F24, utilizzando il codice tributo 1046.
Per il calcolo della base imponibile su cui operare la ritenuta occorre distinguere tra i premi acquistati e quelli ricevuti in dono. Nel primo caso il valore è quello risultante dalla fattura o da altro documento rilasciato dal venditore. Nel secondo caso occorre ulteriormente discriminare: se i premi sono stati regalati da un imprenditore, il valore è quello che risulta dal documento contabile rilasciato dallo stesso; se sono stati donati da un privato occorre che il valore venga attribuito dall’ente, facendo riferimento al “valore di mercato”. In ogni caso il valore dei premi deve essere calcolato escludendo l’importo dell’IVA.

Il versamento della ritenuta d’imposta sui premi comporta anche un obbligo dichiarativo: l’ente dovrà inserire il Quadro RZ nella dichiarazione dei redditi (Modello Unico) relativa all’anno nel quale è stata effettuata la ritenuta.

E' prevista una sanzione da 1.032,91 a 10.329,14 euro nell’ipotesi di svolgimento di manifestazioni al di fuori dei casi consentiti; la sanzione è ridotta alla metà nel caso in cui l’operazione sia circoscritta a poche persone e il premio risulti di scarso valore. Sanzione, invece, da 309,87 a 3.098,74 euro a carico di colui che, in qualsiasi modo reclamizza manifestazioni non consentite; la sanzione è raddoppiata nel caso in cui la pubblicità venga effettuata tramite stampa o radio o televisione. Sanzione amministrativa da 154,93 a 1.936,27 euro a carico del giocatore, compratore o sottoscrittore di biglietti, cartelle, numeri o altro relativi a manifestazioni non consentite.
E' previsto anche l'arresto fino a un anno in caso di omessa richiesta di nulla osta ai Monopoli di Stato.

×