1. Cosa sono i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO)?
3. Quale è la loro durata complessiva triennale?
4. Gli studenti possono scegliere di partecipare ai PCTO?
6. Chi è il ‘responsabile’ del soggetto ospitante che firma la convenzione con la scuola?
8. Qual è la configurazione giuridica del singolo studente durante i PCTO?
9. Quali forme di assicurazione occorre stipulare da parte del soggetto ospitante?
11. Quali sono i benefici per i soggetti che ospitano i PCTO?
12. Chi sono i tutor scolastici e quali sono i loro compiti?
13. Chi sono i tutor esterni e quali sono i loro compiti?
14. Qual è il rapporto tra numero di studenti e tutor esterno?
15. Chi provvede alla formazione per la sicurezza degli studenti durante i PCTO?
16. E’ necessario registrare le presenze degli studenti?
18. E’ possibile registrare, fotografare, documentare le attività svolte durante i PCTO?
20. E’ previsto un compenso per i tutor esterni?
22. E’ possibile consentire/prevedere attività di PCTO in fasce orarie notturne?
24. Alla luce delle nuove disposizioni, i PCTO sono ancora previsti nel colloquio dell’esame di Stato?
25. La valutazione dei PCTO concorre alla attribuzione del credito scolastico del singolo studente?
26. I PCTO costituiscono requisito di ammissione all’esame di Stato?
1. I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) promuovono lo sviluppo delle competenze trasversali, contribuiscono ad esaltare la valenza formativa dell’orientamento in itinere, pongono gli studenti nella condizione di maturare un atteggiamento di graduale e sempre maggiore consapevolezza delle proprie vocazioni, in funzione del contesto di riferimento e della realizzazione del proprio progetto personale e sociale, in una logica centrata sull’auto-orientamento.
2. La Legge di Bilancio 2019 n.145 del 30 dicembre 2018 ha stabilito che i PCTO vanno realizzati a partire dall’anno scolastico 2018/2019.
Il Decreto Legge n. 48 del maggio 2023 recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro” (cd. Decreto lavoro), approvato nel Consiglio dei Ministri del 1° maggio, contiene importanti misure anche per le istituzioni scolastiche, con particolare riferimento ai PCTO. Il Decreto stabilisce che il PCTO debba essere coerente con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) degli istituti e con il profilo culturale, educativo e professionale dei singoli indirizzi di studio offerti dalle scuole. Per assicurare questo scopo, viene anche introdotta la figura del docente coordinatore di progettazione, che sarà individuato dall’istituzione scolastica.
3. Il monte ore complessivo è stato ridotto, rispetto alle attività di ASL, nel seguente modo:
- non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;
- non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;
- non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.
4. La partecipazione ai PCTO non è volontaria, ma obbligatoria e in quanto tale ciascuna istituzione scolastica è tenuta ad inserire tali attività nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa e a garantire il loro corretto svolgimento al fine di raggiungere gli obiettivi formativi individuati, anche a livello internazionale.
5. Il documento obbligatorio da sottoscrivere è la convenzione con la scuola, per la quale si consiglia di utilizzare il modello presente nelle Linee Guida Miur (D.M. 774 del 4 settembre 2019), con le eventuali modifiche e integrazioni da discutere e condividere necessariamente con la scuola. La convenzione reca obbligatoriamente la firma del dirigente scolastico e del rappresentante legale del soggetto ospitante (SO). La scuola provvede a definire il patto formativo che, condiviso dal SO, sarà sottoscritto dai genitori dell’alunno minorenne e dall’alunno stesso (il patto formativo contiene anche i diritti e i doveri dello studente in PCTO). Il SO è tenuto ad individuare un tutor formativo esterno che provvede, oltre a supportare gli studenti, a compilare e a firmare i fogli di presenza da consegnare alla scuola al termine delle attività, congiuntamente alle schede di valutazione, egualmente compilate e firmate per ciascuno studente. Alla scuola spetta invece l’onere della certificazione delle attività.
6. Il rappresentante legale firma la convenzione con la scuola e garantisce il corretto e completo svolgimento delle attività di PCTO presso la SO.
7. Per ospitare studenti in attività di PCTO, il soggetto ospitante è tenuto a:
- disporre di spazi adeguati e sicuri all’esercizio delle attività garantendo il superamento o l’abbattimento delle eventuali barriere architettoniche in caso di studenti con disabilità;
- disporre di attrezzature in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, idonee all’esercizio delle attività previste nella convenzione;
- disporre di competenze professionali per la realizzazione delle attività di Pcto garantendo la presenza di un tutor, anche esterno alla propria struttura;
- garantire il contatto costante e continuo con la istituzione scolastica.
8. La configurazione giuridica del singolo studente durante le attività di PCTO, fin dal momento in cui fa ingresso nel soggetto ospitante, è equiparata a quella del lavoratore in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. E’ bene precisare che però è fatto divieto il costituirsi di qualsiasi rapporto di lavoro.
9. L’obbligo di garantire la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail, e per la responsabilità civile verso terzi presso un’idonea compagnia d’assicurazione, ricade sull’istituto scolastico (le scuole possono a tal fine attingere ai fondi ministeriali destinati ai PCTO). La copertura deve riguardare anche le attività svolte dallo studente fuori dal soggetto ospitante, ma rientranti comunque nel patto formativo. L’ente ospitante chiederà precisazioni alla scuola circa la stipula della copertura assicurativa ed il numero di polizza. In caso di infortunio, l’ente ospitante deve immediatamente informare la scuola che provvederà ad effettuare la denuncia all’Inail (è necessario però trasmettere alla scuola anche una dettagliata e tempestiva relazione del tutor aziendale).
Il Decreto Legge n. 48, 2023 (cd. Decreto lavoro), prevede che le imprese impegnate nei Percorsi integrino il proprio documento di valutazione dei rischi con una sezione specifica che indichi le misure di prevenzione e i dispositivi di protezione per i ragazzi. L’integrazione al documento sarà fornita alla scuola e allegata alla Convenzione stipulata tra l’istituto e l’impresa.
10. La normativa corrente utilizza usualmente il termine “struttura” o “soggetto” ospitante per intendere l’azienda, l’impresa, l’associazione, l’organizzazione di volontariato che si rende disponibile ad accogliere gli studenti per lo svolgimento delle attività dei PCTO. La denominazione “soggetto ospitante” sembra idonea ad indicare la multiforme tipologia di struttura che può essere espressa nel contesto del Terzo Settore. In ogni caso la “struttura ospitante è l’ambiente di apprendimento dove lo studente sviluppa nuove competenze, consolida quelle acquisite a scuola e acquisisce la cultura del lavoro attraverso l’esperienza”.
11. I PCTO offrono al soggetto ospitante una maggiore visibilità all’interno del territorio, ne promuovono attivamente il ruolo sociale e la funzione formativa facendosi conoscere dagli studenti e dalle loro famiglie, dagli insegnanti, e da tutti gli stakeholders. Il SO diventa co-protagonista, insieme alle scuole, di un processo di innovazione della stessa nozione di apprendimento, facendo in modo che il percorso formativo diventi anche una importante occasione per far conoscere la propria vision, i propri ‘prodotti’, il proprio modello di organizzazione del lavoro, la propria mission.
12. Come previsto dalle Linee Guida del Miur, esistono due tipologie di tutor: il tutor scolastico e il tutor esterno. Entrambi hanno il compito di affiancare ogni singolo studente nel proprio percorso di PCTO: il tutor scolastico lo fa in termini più generali, quello esterno seguendo lo studente all’interno delle attività del SO. I tutor si occupano di co-progettare il piano formativo (definendone finalità, modalità e obiettivi), supportare il percorso didattico dello studente e rilevare congiuntamente gli esiti di apprendimento previsti in sede di progettazione. Il tutor scolastico assiste e guida gli studenti nel loro percorso: conosce la struttura ospitante ed è in contatto continuo con il tutor esterno per definire e dettagliare le modalità di collaborazione.
13. Il tutor esterno può essere un dipendente dell’azienda/soggetto ospitante o anche un collaboratore esterno, e segue le attività degli studenti. Il tutor esterno ha il compito di guidare gli studenti nelle attività dei PCTO, accompagnandoli nel loro inserimento progressivo all’interno della struttura e dell’esperienza di apprendimento; fornisce loro informazioni dettagliate sull’organizzazione, sulle attività, sulle mansioni da svolgere, sulle condizioni di sicurezza del luogo di lavoro; vigila sugli studenti e li supporta in caso di necessità; osserva i loro progressi, supportandoli, e valuta l’esito degli apprendimenti in termini qualitativi, sulla base di una scheda strutturata. Il tutor esterno (anche detto “aziendale”) redige un report finale sull’attività dello studente e sull’efficacia del percorso. Tutor scolastico e tutor esterno sono tenuti a collaborare in modo continuo e sinergico per garantire le condizioni organizzative e didattiche più favorevoli per i percorsi, intervenire in caso di problemi e verificare i risultati di apprendimento.
14. Il rapporto massimo studenti/tutor esterno è: -5/1 per attività ad alto rischio: (/1 per attività a rischio medio e 12/1 per attività a basso rischio.
15. Si deve fare una distinzione tra formazione specifica e formazione generale. La prima è di competenza del SO, la seconda della scuola. Attualmente esiste una piattaforma di formazione predisposta dall’INAIL che consente alle scuole di erogare la formazione generale in modo gratuito e certificato. Il SO deve garantire che gli studenti siano adeguatamente informati e formati sui rischi esistenti negli ambienti di lavoro e sulle misure e procedure di prevenzione e protezione. La formazione specifica ha infatti l’obiettivo di trasmettere adeguate conoscenze dei rischi specifici nelle differenti realtà aziendali. La formazione generale in materia di sicurezza sul lavoro è invece affidata interamente alle scuole. Prima dell’inizio dell’attività, è opportuno che il dirigente Scolastico o un suo delegato facciano un sopralluogo negli ambienti che accoglieranno gli studenti durante il percorso di PCTO, per verificarne le condizioni di sicurezza e tutela. Il SO è tenuto a garantire e a facilitare tale sopralluogo preventivo. Sarà compilata una scheda di valutazione dei rischi dell’ambiente ove si svolgeranno le attività di alternanza.
16. Assolutamente sì e con la massima precisione. Durante le attività di PCTO, la vigilanza sugli studenti (anche se maggiorenni) ricade sulle figure dei tutor esterni. Pertanto è indispensabile registrare le presenze con apposito foglio firme che riporti data, orario di ingresso e di uscita, tipologia dell’attività svolta. I fogli firme devono essere poi consegnati alla scuola. Per nessuna ragione gli studenti possono allontanarsi dal luogo dell’attività, senza la necessaria autorizzazione. In caso di dubbi, è necessario che la SO, attraverso il tutor esterno, contatti sempre la scuola prima di concedere l’allontanamento dell’alunno.
17. Eventuali inadempienze o comportamenti scorretti vanno immediatamente comunicati alla scuola che provvederà, se opportuno, a sanzionare i fatti riportati. Nel patto formativo che viene sottoscritto dallo studente e dagli esercenti la potestà genitoriale, viene chiaramente esplicitato l’obbligo del rispetto delle regole di buona condotta previste dal Regolamento d’Istituto della Scuola. Come precisato dal Miur: “Per queste o per altre ragioni, la struttura ospitante ha facoltà di interrompere il percorso di PCTO, anche limitatamente al singolo studente inadempiente agli obblighi assunti con il Patto formativo, ferma restando la possibilità di applicare il Regolamento di Istituto o lo Statuto delle studentesse e degli studenti ai fini dell’irrogazione di sanzioni disciplinari a carico dello studente”.
18. Solo a condizione di avvenuta concessione della liberatoria da parte degli esercenti la potestà genitoriale. Si consiglia di concordare tale procedura con la scuola, prima dell’inizio delle attività.
19. Il tutor scolastico e quello esterno, già responsabili della co-progettazione delle attività, ne seguono lo svolgimento e dopo il loro completamente ne effettuano la co-valutazione compilando una scheda (report) di valutazione. Essi assegnano congiuntamente un punteggio ai vari indicatori di valutazione già concordati da scuola e soggetto ospitante e riportati nel Patto Formativo. La valutazione permette di rilevare le competenze conseguite dallo studente durante le attività e viene effettuata al termine di ogni periodo trascorso in azienda/associazione/ente o di ogni sessione formativa. La certificazione delle attività spetta, invece, alla scuola sulla base delle attività effettivamente svolte e dei risultati.
20. No, non è possibile pagare i tutor esterni (ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del D.lgs. 77/2005); tuttavia le scuole possono sostenere spese di gestione relative allo svolgimento delle attività di PCTO, da erogare eventualmente ai soggetti ospitanti. Inoltre, le scuole hanno facoltà di utilizzare le risorse messe a disposizione dalla Legge 107/2015 e dal Miur per retribuire le prestazioni di esperti esterni, nel caso non vi sia la disponibilità di professionalità all’interno della scuola. Per fare questo è tuttavia necessario ricorrere a procedure di evidenza pubblica. Come precisato dai chiarimenti ministeriali: “Nulla osta al fatto che la qualifica di esperto esterno sia rivestita dal tutor formativo esterno. In tal caso, tuttavia, l’esperto può essere retribuito solo se si tratta di attività non inerenti al suo ruolo di tutor esterno, per le quali non è prevista alcuna retribuzione, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del d.lgs. 77/2005”.
21. Il SO non è tenuto a predisporre il pranzo per gli studenti che potranno o tornare a casa come gli altri dipendenti oppure fruire della mensa aziendale alle condizioni previste nella convenzione, e con copertura assicurativa a carico della scuola di appartenenza o consumare un pasto autonomo. Tali condizioni organizzative vanno precisate nel piano delle attività, condivise con la scuola e con i genitori degli studenti.
22. No, il Miur ha chiarito che non è possibile.
23. La fornitura di tali attrezzature ricade sul soggetto ospitante, salvo diverse disposizioni da precisare nella convenzione scuola-ente.
24. A tale proposito, le Linee Guida MIUR e la normativa vigente sull’esame di stato conclusivo del secondo ciclo di studi sono estremamente chiare. Considerato che i PCTO sono parte integrante del curricolo dello studente, ad essi è dedicata una sezione durante la prova orale del suddetto esame. A tal fine, è opportuno ricordare che nel “Documento del 15 maggio” tali attività vanno presentate in modo chiaro e completo al fine di consentire alla Commissione d’esame di poter acquisire tutte le informazioni necessarie al riguardo.
25. Anche in questo caso, la risposta è positiva per i medesimi motivi illustrati nel quesito precedente.
26. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2023 la legge 24 febbraio 2023, n. 14, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, il cosiddetto Milleproroghe stabilisce che i PCTO non saranno requisito di ammissione agli esami di Maturità, ma potranno essere parte della prova orale, di cui all’articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017.