L'associazione tiene da anni un registro degli aderenti previsto dal DM del 1992 vidimato dal segretario del Comune.
Il mio quesito riguarda il nuovo registro dei volontari istituito con dm 6 ottobre 2022.
Da quando lo dovevo o devo istituire in sostituzione del precedente?
Oppure la norma va intesa che il vecchio registro continua ad essere valido ma va tenuto secondo le modalità previste dal nuovo decreto?
La seconda interpretazione é quella corretta: il vecchio registro degli aderenti - vidimato e tenuto secondo le disposizioni contenute nell'abrogato D.M. 14/02/1992 - continua ad essere valido, a condizione che sia integrato (eventualmente) con le informazioni e tenuto con le nuove modalità previste dal D.M. 06/10/2021.