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Pagamento del canone Rai

Domanda: 

La Rai ci ha richiesto il pagamento del canone in quanto rientranti tra "chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radiotelevisive al di fuori dell'ambito famigliare, compresi computer collegati in rete" ecc.
L'Associazione vorrebbe chiarimenti sulla questione e/o eventuali esenzioni/agevolazioni dal pagamento per le associazioni di volontariato.

Risposta: 

Premesso che non è prevista alcuna esenzione per il semplice fatto di essere una associazione, il canone Rai definito ‘speciale’, è una imposta che riguarda la detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive (solo apparecchi atti o adattabili a ricevere il segnale audio/video attraverso la piattaforma terrestre e/o satellitare sono assoggettabili a canone TV. Ne consegue che di per sé i computer, se consentono la visione dei programmi televisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale digitale terrestre o satellitare, ed i vecchi televisori analogici non sono assoggettabili a canone) fuori dall'ambito familiare.

Devono pagare il canone speciale, quindi, anche le associazioni che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare (art. 27 del R.D.L. 21/02/1938 n. 246; art. 2 del D.L.Lt. 21/12/1944 n. 458 e art. 16 della L. 23/12/1999 n. 488), indipendentemente dall’uso al quale gli stessi vengono adibiti (quale ad esempio, visione di videocassette dimostrative, filmati, televideo, ecc.).

In materia di canoni televisivi, il riferimento alla famiglia deve essere inteso in senso anagrafico, come precisato dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 15 del 1991. Al riguardo, l’art. 4 del DPR 223/1989 dispone che per famiglia anagrafica si deve intendere un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio o parentela, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Il successivo art. 5 fornisce invece la nozione di “convivenza anagrafica”, definendola come “un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, aventi dimora nello stesso comune”. Pertanto, la detenzione di uno o più apparecchi TV nell’ambito di una convivenza anagrafica determina l’obbligo del pagamento di un canone speciale.

Se non ci sono i presupposti per l’applicazione del canone, la RAI suggerisce di rispondere a mezzo dell’allegato questionario preaffrancato precisando di non detenere apparecchi radiotelevisivi.

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