Organizzazione di una lotteria alla luce della riforma del terzo settore

Domanda: 

La nostra associazione è di volontariato e per effetto del comma 8 dell'art. 10 del decreto legislativo 460/97 è da considerarsi una Onlus di diritto.
Da alcuni anni organizza una piccola lotteria con premi modesti con vendita dei biglietti da parte dei volontari anche a parenti e amici. Tutto ciò premesso è consentito alla nostra associazione, alla luce della riforma del terzo settore, svolgere questa attività?

Risposta: 

La Riforma del Terzo Settore e, in particolare il D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del terzo Settore), non ha modificato la disciplina delle autorizzazioni necessarie per l’organizzazione di manifestazioni di sorte locali (lotterie, tombole, riffe e pesche o banchi di beneficenza) introdotta dal D.P.R. n. 430/2001. Dopo avere ribadito il divieto generale di svolgimento di tale tipo di manifestazioni, il co. 1, art. 13 del suddetto Decreto lo consente esclusivamente nel caso in cui queste siano promosse da "enti morali, associazioni e comitati senza fine di lucro aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi nonché dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale al solo fine di far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi". Quindi, indipendentemente dal valore dei premi e dal numero dei biglietti venduti, la scrivente Associazione é legittimata a svolgere questo evento a condizione che la lotteria abbia tutti i caratteri previsti dal co. 2, art. 13 del Decreto che definisce la lotteria una manifestazione effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti a uno o più premi secondo l’ordine di estrazione.

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