In riferimento alla nota n. 29 dell'11 gennaio 2022 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro con cui sono state fornite le prime indicazioni utili al corretto adempimento dell'obbligo di comunicazione dell'avvio dell'attività di un lavoratore autonomo occasionale, siamo a richiedere se gli enti del terzo settore sono esentati, considerato che viene specificato che tale obbligo interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.
La L. n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021, ha introdotto il nuovo obbligo di comunicazione finalizzato a “svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive” nell'impiego di lavoratori autonomi occasionali.
Nella Nota si parla di committenti che operano in qualità di imprenditori, ma non si definisce concretamente cosa si intenda.
L’Ispettorato nazionale del lavoro e il Ministero del Lavoro, con nuova nota n.109 pubblicata il 27 gennaio, tornano a delineare il perimetro applicativo del nuovo obbligo introdotto dal decreto fisco lavoro (articolo 13 del Dl 146/2021 di modifica all’articolo 14, comma 1, del Dlgs 81/2008).
Nella Nota si riporta che vengono esclusi dall’onere gli enti del Terzo settore (Ets), le associazioni e società sportive dilettantistiche (Asd e Ssd) e le Fondazioni Istituti tecnici superiori (Its). Tale esclusione trova tuttavia applicazione solo nella misura in cui operino esclusivamente con modalità non commerciali. Ove gli enti svolgano, seppure in via marginale, un’attività commerciale scatta l’obbligo di comunicare i lavoratori occasionali coinvolti nell’esercizio dell’attività d’impresa.