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Obblighi di sicurezza per studenti in ex 'alternanza scuola lavoro'

Domanda: 

La nostra associazione ha stipulato una convenzione per ospitare studenti per l’ex 'alternanza scuola lavoro' e ci è stata richiesta la compilazione di una scheda sulla sicurezza.
Quali sono i nostri obblighi?

Risposta: 

La lett. a), co. 1, art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008 definisce lavoratore: “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società; l’associato in partecipazione; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni.”

Dalla lettura della norma si evince che gli studenti, una volta inseriti all’interno del sistema scuola-lavoro, devono essere considerati quali 'lavoratori' e, come tali, soggetti a tutte le tutele previste dalla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Questo determina, per il datore di lavoro della struttura ospitante, l’obbligo di adempiere a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 anche per quanto concerne gli studenti.

L’equiparazione studenti/lavoratori va intesa solo dal punto di vista dei diritti e tutele sulla sicurezza nei luoghi di lavoro che scaturisce da tale condizione (si veda anche il Decreto 3 novembre 2017, n.195 – Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro).

Nelle attività di alternanza scuola lavoro, in riferimento alla sicurezza nei luoghi di lavoro, l’ente ospitante dovrà garantire:

  • l’osservanza degli obblighi di legge
  • la valutazione dei rischi riferita all’esperienza di stage
  • l’informazione dell’allievo sui rischi dell’azienda e della mansione a cui sarà adibito
  • l’informazione dell’allievo sulle misure di prevenzione ed emergenza in atto
  • l’integrazione della formazione già erogata dalla scuola e assicurando quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008

Riguardo alla formazione degli studenti, bisogna distinguerla in generale e specifica: la parte generale compete alle scuole, mentre la parte specifica compete al datore di lavoro dell’ente ospitante (co. 1, art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008).

Nel dettaglio, la formazione specifica da fornire agli studenti che partecipano alle esperienze di Alternanza scuola-lavoro avrà durata variabile, in funzione del settore di attività svolta dalla struttura ospitante e del relativo profilo di rischio. Tuttavia, nel caso in cui la struttura ospitante non fosse in grado di assicurare la formazione specifica, può delegare, tramite apposita convenzione, la scuola ad impartirla in relazione alla valutazione dei rischi a cui è sottoposto lo studente.

  • un tutor aziendale

E’ il soggetto, facente parte della struttura ospitante o esterna ad essa, che fungerà da riferimento per l’istituto e che seguirà il percorso dello studente. Questo, fatto salvo che si tratti di funzioni prettamente amministrative, sarà individuabile come preposto. La formazione per la sicurezza ad esso richiesto è in qualità di preposto, quindi.

  • la fornitura dei DPI, allorché la mansione svolta dall’allievo lo preveda la sorveglianza sanitaria dell’allievo, se prevista dalla valutazione dei rischi per le attività alle quali potrà essere adibito.
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