Quali sono gli obblighi assicurativi per i volontari di una ODV?
L’assicurazione dei volontari (abituali e occasionali, associati o terzi) delle ODV (Organizzazioni Di Volontariato), come dei volontari di tutte le altre tipologie di ETS (Enti del Terzo Settore), è obbligatoria ai sensi del co. 1, art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017 (CTS - Codice del Terzo Settore), contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
Tale copertura assicurativa rappresenta un elemento essenziale delle convenzioni tra le ODV e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico di queste ultime (co. 3, art. 18 CTS).
Il co. 1, art. 17 CTS dispone per tutti gli ETS che si avvalgono di volontari nello svolgimento delle proprie attività, che sono "tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale", cioé i volontari c.d. 'abituali' che svolgono la loro attività in modo non occasionale, la cui presenza ed azione abbia un carattere sistematico e periodico, incardinata nelle attività di interesse generale o diverse. In tale Registro Volontari, da tenere distinto dal "libro degli associati o aderenti", previsto dalla lett. a), co. 1, art. 15 CTS, dovranno essere riportati almeno i seguenti elementi: dati identificativi dei volontari, data di inizio e quella di cessazione dell’attività di volontariato svolta da ciascuno.