L'associazione di cui mi occupo ha codice fiscale e non partita iva. Ho letto diverse notizie che a partire dal 2025 sarà obbligatoria la Partita iva: vorrei un chiarimento su questo aspetto, e nel caso quali sono gli adempimenti da eseguire.
I nuovi adempimenti IVA dipendono dall’attività effettivamente svolta e dalle modalità di esercizio di tale attività, diverse per ciascuna associazione, per cui è opportuna una consulenza personalizzata (vis a vis oppure on line) che può essere richiesta al Cesvot.
In linea generale si può anticipare che dal 1° Gennaio 2025, le operazioni commerciali delle associazioni si distingueranno in 2 macro categorie:
IMPONIBILI: prestazioni di servizi delle associazioni non con finalità agevolata e somministrazione di alimenti e bevande non rivolta agli indigenti.
ESENTI: Onlus ed ETS non commerciali: prestazioni di alcuni servizi ex art. 10, n. 15, 19, 20 e 27-ter D.P.R. 633/1972; Associazioni con finalità agevolata: prestazioni di servizi e cessione di beni, a determinate condizioni; APS (di cui all’art. 3, co. 6, lett. e della L. 287/1991): somministrazione alimenti e bevande nei confronti degli indigenti.
Ai sensi dell’art. 4, co. 4 del D.P.R. 633/1972: “Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma (n.d.r.: enti privati, associazioni, …), che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole. Si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto.
Agli effetti delle disposizioni di questo articolo sono considerate in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici, le seguenti attività: a) cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita; b) erogazione di acqua e servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e vapore; c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; d) gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti; e) trasporto e deposito di merci; f) trasporto di persone; g) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di alloggio; h) servizi portuali e aeroportuali; i) pubblicità commerciale; l) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari”.
Il passaggio da esclusione a esenzione IVA comporta, in generale, una serie di adempimenti:
- Apertura Partita Iva
- Registrazione delle operazioni
- Fatturazione o trasmissione dei corrispettivi
- Comunicazione delle liquidazioni periodiche
- Dichiarazione annuale
- Tenuta contabilità separata (in determinate condizioni: obbligatoria per alcune operazioni in campo IVA come le attività di somministrazione di alimenti e bevande non a favore di indigenti)
In attesa dell’efficacia delle disposizioni del Titolo X del CTS, le ODV e APS che svolgono una attività commerciale e che hanno conseguito ricavi commerciali, ragguagliati ad anno, non superiori ad Euro 65mila ‘applicano’ (nel senso di ‘possono applicare’, cioè di opzione, come chiarito dal MEF il 06/12/2023 nel corso di una audizione parlamentare), dal 1° gennaio 2024 ai soli fini IVA, il regime speciale di cui all’art. 1, commi 58-63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il c.d. regime forfettario dei contribuenti minimi (professionisti e ‘partite iva’ individuali) simile a quello dell’art. 86 Cts (art. 5 comma 15-quinquies D.L. 21/10/2021 n. 146).
Anche dopo il 1° gennaio 2024 le ODV e APS possono continuare ad utilizzare il regime Iva per cui hanno optato fino ad ora, ad esempio il regime 398 che è quello utilizzato dalla stragrande maggioranza degli enti di tipo associativo.
Adempimenti di questo regime speciale:
- numerazione e conservazione delle fatture di acquisto;
- certificazione dei corrispettivi (e conservazione dei relativi documenti) in modo telematico oppure emissione delle fatture in formato elettronico.
L’Iva non va esposta nelle fatture emesse così come non può essere detratta in quelle ricevute.