Quando una associazione ETS deve obbligatoriamente nominare l’organo di controllo?
Le associazioni ETS, riconosciute o non riconosciute, secondo l'art. 30 del Codice del Terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017), devono nominare un Organo di controllo, anche monocratico (il c.d. 'sindaco unico') se superano per 2 esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
a) attivo patrimoniale: 110mila euro;
b) ricavi o entrate: 220mila euro;
c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio (calcolo ULA): 5 unità.