Vi scrivo per chiedere se l'approvazione del nuovo statuto prevede un atto notarile o è sufficiente la convocazione dei Soci.
L'approvazione del nuovo statuto non richiede l'intervento del notaio; la forma dell'atto pubblico é necessaria solo se l'Associazione ha oppure intenda acquisire la personalità giuridica oppure se esistono norme statutarie vigenti che prevedono espressamente la presenza del Notaio in caso di modifica statutaria.
Ciò é stato confermato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il quale, con Nota n. 10980 del 22/10/2020 si é così espresso: "non si ritiene che la presenza in un ente di tipo associativo di un atto costitutivo redatto con atto pubblico in assenza di una specifica prescrizione normativa, possa inficiare la validità di successive delibere modificative risultanti da una semplice scrittura privata: troveranno infatti applicazione i principi civilistici di libertà della forma degli atti (ricavabile dal combinato disposto degli articoli 1325 e 1350 del Codice civile e valevole all’infuori dei casi in cui sia espressamente richiesta dalla legge una particolare forma) e di conservazione degli stessi. Ciò a condizione, beninteso, che attraverso l’atto costitutivo o lo statuto in vigore gli associati non si siano preventivamente limitati stabilendo la necessità della forma pubblica per le modifiche statutarie: se la prescrizione di una specifica forma non sia rinvenibile nella legge ma risulti comunque dagli accordi tra gli associati, deve comunque, per effetto del citato articolo 36 c.c., ritenersi necessario il ricorso all’atto pubblico. Quanto sopra sia con riferimento alle modifiche statutarie che possono aver luogo in un qualunque momento della vita dell’ente sia relativamente a quelle di cui all’articolo 101 comma 2 del Codice del Terzo settore".
Risulta sufficiente, pertanto, la convocazione dell'Assemblea degli associati che dovranno approvare - anche con le maggioranze ordinarie - la bozza di Statuto.
Il verbale assembleare e il nuovo statuto dovranno essere invece registrati all'Ufficio delle Agenzie delle Entrate entro 30 giorni dalla data assembleare e previa compilazione del Mod. 69.