Modello EAS

Domanda: 

Se vogliamo avere le agevolazioni fiscali, dobbiamo fare il Modello EAS?
Quale è la procedura e con chi farlo? 

Risposta: 

Il modello EAS (modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali relativo agli enti associativi) è un documento che riguarda esclusivamente gli enti non commerciali aventi natura associativa, obbligatoriamente da inviare all’Agenzia delle entrate.
Il modello EAS è una dichiarazione importante poiché il mancato invio comporta la perdita dei benefici fiscali degli enti associativi, ed in particolare la tassazione delle quote e dei contributi associativi, oltre che dei corrispettivi, se ci sono stati, versati dagli associati per partecipare alle attività istituzionali dell’ente (art. 148, commi 1 e 3 del D.P.R. 917/1986 e dall’art. 4 del D.P.R. 633/1972).
Nel 2016 l’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento, stabilendo che il termine fissato per la presentazione dell’EAS non ha carattere perentorio: ciò ha consentito alle associazioni inadempienti di poter fruire del regime di favore per le attività svolte successivamente alla presentazione. Nulla è però mai stato detto circa la situazione degli enti che hanno goduto in passato (o che ancora godono) delle menzionate agevolazioni pur non avendo presentato il modello.
Fra i soggetti esonerati dall’invio del modello EAS figurano anche le ODV (Organizzazioni di Volontariato) iscritte nei Registri regionali (che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal D.M. 25 maggio 1995), le ONLUS iscritte all’Anagrafe unica tenuta dall’Agenzia delle Entrate, le associazioni pro-loco che abbiano optato per il regime di cui alla legge 398/91, le associazioni e le società sportive dilettantistiche, iscritte al registro del Coni, che non svolgono attività commerciale e nemmeno de-commercializzata nei confronti degli associati o dei tesserati.

Il modello EAS deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate esclusivamente per via telematica: lo può fare direttamente l’Associazione (abilitandosi ai servizi telematici dell’Agenzia) oppure occorre rivolgersi ad un intermediario abilitato (Caf o commercialista).
Se non fosse stato rispettato il termine del 31 marzo, è possibile comunque per l’Associazione sanare la propria posizione (sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche da parte degli enti accertatori) tramite l’istituto della remissione in bonis, presentando il modello entro il termine della prima dichiarazione utile, pagando la sanzione di 250 euro.
E’ tuttavia utile ricordare che il decreto legislativo 117/2017 (codice del Terzo settore) dispone anche in merito al modello EAS: l’art. 94, co. 4 esonera tutti gli enti del Terzo settore (Ets) da questo adempimento.
Tale disposizione non sembra però ad oggi già applicabile: vista l’assoluta rilevanza del modello EAS a fini fiscali, appare infatti ragionevole ritenere che l’esonero disposto dal codice del Terzo settore possa scattare solo nel momento di operatività del nuovo regime fiscale previsto per gli Ets.

×