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Limitazione diritto di rappresentanza per soci

Domanda: 

Per i soci che pagano la quota annua, ma sono assenti dalla vita associativa, si chiede se modificando lo statuto sia possibile inserire una clausola che vieti loro di rilasciare delega alle assemblee, ma gli permetta di partecipare di persona.

Risposta: 

I diritti degli associati in una associazione del Terzo Settore, indicati espressamente - a norma dell'art. 21 del CTS (Codice del Terzo Settore) - nello Statuto, sono uguali per tutti gli associati, indipendentemente dal loro grado di partecipazione alla vita associativa.
Fra questi diritti può rientrare - se appunto espresso e disciplinato nello Statuto - anche quello alla rappresentanza, cioé di essere rappresentato, da un altro associato, in Assemblea. Infatti, il co. 3, art. 24 del medesimo Codice, così recita: "Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili".
Il diritto alla rappresentanza, se previsto statutariamente, si deve esercitare in modo pieno - come del resto tutti gli altri diritti - da parte di tutti gli associati, in quanto tali. La proposta indicata non si ritiene ammissibile poiché una persona può essere o associata o terza rispetto all'associazione, non ritenendo possibile, come avviene ad esempio nelle società cooperative, figure 'intermedie' come i c.d. soci in prova (categoria speciale di soci) i quali possono essere deprivati o limitati, per un periodo massimo limitato, nell'esercizio di taluni diritti.
Certamente, l'assenza (o la debole presenza) nella vita associativa può essere valutata diversamente, non nell'esercizio della delega bensì in materia di esclusione. Vale a dire che fra le cause di esclusione degli associati possono essere previste anche quelle relative all'inattività ingiustificata.

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