Libri obbligatori per Odv/Onlus

Domanda: 

Quali sono i libri che una associazione (Odv iscritta al Registro Regionale del Volontariato ed Onlus di diritto) è tenuta obbligatoriamente a tenere?

Risposta: 

Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 117/2017 (Cts - Codice del terzo settore), i libri sociali obbligatorio per una associazione, come la scrivente, iscritta al Registro Regionale delle ODV e ONLUS 'di diritto', sono i seguenti:
a) il libro degli associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee degli associati, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, dell'eventuale Organo di controllo (obbligatorio se ricorrono i presupposti ex art. 30 del Cts), e di eventuali altri organi associativi.
I libri di cui alle lettere a) e b), sono tenuti a cura dell'Organo di amministrazione, mentre i libri di cui alla lettera c), sono tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono.
La Legge non richiede alcuna formalità di tenuta (es: bollatura e vidimazione) per la tenuta dei suddetti libri sociali.
Ai sensi del co. 1, art. 17 Cts, le ODV, come la scrivente, sono tenute "a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale": é il c.d. registro dei volontari abituali, obbligatorio già nella previgente normativa (L. n. 266/1991) per scopi preminentemente assicurativi (assicurazione obbligatoria dei volontari, ai sensi del successivo art. 18 Cts, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi).

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