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Lavoro occasionale - PrestO

Domanda: 

Com'è disciplinato attualmente il lavoro occasionale - PrestO?

Risposta: 

L’art. 54 -bis del D.L. n. 50/2017, introdotto, in sede di conversione, dalla l. n. 96/2017, ha fornito una compiuta disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale; possono utilizzare tale strumento, nel rispetto dei vincoli indicati nell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017, professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata, nonché Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, c. 2, D.Lgs. 165/2001.

Per espressa previsione di legge, e con le modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2023, non possono utilizzare tale prestazione gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

L’occasionalità della prestazione viene rimarcata dal limite di compenso annuo che trova applicazione all’utilizzatore e al prestatore occasionale.

In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2023 è previsto l’utilizzo del lavoro occasionale:
a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro;
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

Si ricorda che ai fini del rispetto dei limiti di compenso annuo riferiti a ciascun utilizzatore con riguardo alla totalità dei prestatori la misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo per le seguenti categorie di prestatori:
a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
c) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

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