La nostra associazione iscritta al RUNTS – senza personalità giuridica e senza partita IVA – ha deciso di sciogliersi ed estinguersi: quale iter dobbiamo seguire?
PREMESSA
Lo scioglimento di un ETS (Ente del Terzo Settore) associativo (ad esempio: ODV o APS), avviene a seguito di specifici eventi previsti dalla Legge oppure per volontà degli associati rimasti.
A seguito dello scioglimento ha inizio un processo di liquidazione, che definisce i rapporti ancora pendenti, che si esaurisce con la devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo.
RICHIESTA PARERE UFFICIO RUNTS
L’art. 9 del Codice del terzo settore stabilisce che, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente.
Quindi, solo a seguito della richiesta di parere sulla devoluzione del patrimonio residuo effettuata – a mezzo di raccomandata a.r. o PEC - all’Ufficio Regionale Runts il quale, a norma dell’art. 9 Codice del Terzo settore, ha tempo 30 giorni per emettere il parere (che si intende reso positivamente per silenzio assenso decorso il periodo), l’Assemblea potrà deliberare lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio residuo (v. schema successivo di verbale).
Si ricorda che in assenza del parere o in difformità allo stesso, l’atto di devoluzione del patrimonio è nullo.
DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE
Si applicano le norme statutarie vigenti dell’associazione che regolano la deliberazione assembleare di scioglimento e di messa in liquidazione dell’associazione.
In caso di assenza di disposizioni statutarie specifiche, risulta applicabile l’art. 21 del Codice civile: per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Nella deliberazione di scioglimento è necessario individuare anche i liquidatori.
SCHEMA VERBALE ASSEMBLEA
Il giorno _____________________, alle ore ________, presso ______________________________
in Via _______________________________________, si è riunita l’Assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO:
- scioglimento e messa in liquidazione dell’Associazione;
- analisi e approvazione dello stato patrimoniale finale di liquidazione e deliberazioni conseguenti (es: rinuncia dei crediti se vi sono ancora);
- devoluzione patrimonio residuo;
- chiusura conti bancari e comunicazioni agli uffici competenti;
- varie ed eventuali.
Il Presidente illustra l’ordine del giorno e _____________________________________ (specificare le motivazioni che hanno portato allo scioglimento).
Il Presidente apre la discussione e, dopo un breve dibattito tra i soci (che può essere verbalizzato), propone di mettere in votazione lo scioglimento e la messa in liquidazione dell’Associazione, lo stato patrimoniale finale di liquidazione e (le eventuali) deliberazioni conseguenti (es: rinuncia dei crediti se vi sono ancora), nonché la devoluzione del patrimonio residuo.
Il Presidente accerta che sono favorevoli tutti i soci, per cui viene approvato lo scioglimento, il bilancio finale di liquidazione e la devoluzione del patrimonio residuo.
I soci danno mandato al Presidente di provvedere alla chiusura dei conti bancari, alla chiusura del codice fiscale presso l’Agenzia delle entrate territorialmente competente e di comunicare lo scioglimento dell’Associazione a tutti gli enti pubblici e privati con cui sussistevano rapporti stabili e, in particolare all’Ufficio Regionale del Runts.
Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore ____________, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.
STATO PATRIMONIALE FINALE DI LIQUIDAZIONE
La fase della liquidazione è risolta con l’approvazione di uno stato patrimoniale finale di liquidazione da parte degli associati rimasti che può avere una struttura simile alla seguente:
ATTIVITA’ Euro PASSIVITA' Euro
..... .....
Crediti Debiti
Cassa
Banca
Totale Totale
Patrimonio residuo (attività – passività)
ESTINZIONE E CHIUSURA DEL CODICE FISCALE
Per l’estinzione e chiusura del codice fiscale dovrà essere utilizzato il Modello AA5/6, compilato a macchina o a stampatello in tutte le sue parti e sottoscritto dal rappresentante legale: il modello dovrà essere presentato, esclusivamente per via telematica - direttamente, avvalendosi del servizio telematico Fisconline, o indirettamente tramite intermediari abilitati (CAF, associazioni di categoria, professionisti) - entro 30 giorni dalla data in cui è avvenuta l’estinzione.
Il suddetto modello e le relative istruzioni sono resi gratuitamente disponibili in formato elettronico e possono essere prelevati dai siti Internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it e del Ministero dell’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it
L’associazione dovrà compilare le seguenti sezioni:
QUADRO A – TIPO RICHIESTA
QUADRO B – SOGGETTO D’IMPOSTA
ALLEGATI: nel presente riquadro devono essere indicati tutti i documenti richiesti dall’Ufficio e presentati, unitamente al modello, al fine di attestare la sussistenza degli elementi soggettivi ed oggettivi indicati nel modello (la richiesta dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate della delibera assembleare di scioglimento e liquidazione è legittima per attestare l’avvenuta estinzione, o meglio, lo scioglimento dell’Associazione; tuttavia la registrazione di questo atto, con relativa richiesta di pagamento dell’imposta di registro in misura fissa di 200 euro, sembra improponibile perché il modello AA5/6 è presentato successivamente alla devoluzione del patrimonio residuo e all’approvazione del bilancio finale di liquidazione).
SOTTOSCRIZIONE: il modello deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal rappresentante legale.
ULTIMI ADEMPIMENTI
L’art. 48 del Codice del terzo settore prevede, infine, la necessità di informare il RUNTS della deliberazione di scioglimento, estinzione e liquidazione, nonché dei provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l’estinzione.
Una volta concluso l’iter di estinzione, è necessario conservare la documentazione agli atti per 10 anni.