Iscrizione al Registro del terzo settore senza il requisito del numero minimo dei soci

Domanda: 

Può una associazione, costituita dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 117/2017, non avente il requisito del numero minimo di soci iscriversi ad un registro esistente?

Risposta: 

In sede di verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione ai Registri esistenti, dovrà essere operata – come noto - una distinzione tra gli enti che si sono costituiti prima della data di entrata in vigore del D.Lgs. n.117/2017 e quelli che si sono costituiti, come l’associazione a cui ci si riferisce, a partire dal 3 agosto 2017.

Gli enti che si sono costituiti dopo tale data – rileva il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con nota direttoriale del 29/12/2017 - sono tenuti a conformarsi ab origine alle disposizioni codicistiche, purché queste siano applicabili in via diretta ed immediata come quelle afferenti ai requisiti sostanziali degli enti del Terzo settore. Si fa in particolare riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 32 e 35 del Codice dedicate, rispettivamente, alle ODV e alle APS, ove sono da ritenersi già cogenti le prescrizioni attinenti al numero minimo di soggetti (siano essi persone fisiche o soggetti superindividuali) necessario ai fini della costituzione di un'organizzazione di volontariato o di un'associazione di promozione sociale.

In questo caso, poiché si tratta di elementi immodificabili che conformano ab initio un ente, essi devono essere presenti sin dal momento iniziale di costituzione dell'ente, ove questa sia avvenuta dopo l'entrata in vigore del Codice del terzo settore.

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