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Insegnamento dell'educazione civica

Domanda: 

In aggiunta alle faq elaborate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, consultabili nella sezione dedicata del sito istituzionale del MIM all'insegnamento trasversale di educazione civica, CESVOT propone un set di utili quesiti appositamente elaborato allo scopo di agevolare sia le attività di progettazione da parte degli ETS sia le modalità di collaborazione con le scuole.

1. La scuola italiana del XXI secolo è sempre più aperta alle relazioni positive con il territorio in tutte le sue accezioni (ETS, aziende, enti locali, ...): su quali basi tali relazioni vanno sviluppate?

2. Come si inserisce il terzo settore nell’insegnamento dell’educazione civica nelle scuole?

3. Quali sono le procedure necessarie per avviare un progetto di Educazione civica con le scuole? Quali i documenti da compilare e a firma di chi?

4. Esiste un modello di accordo di rete come la convenzione per i PCTO?

5. E’ possibile inserire 'in corso d'opera' anche altre associazioni/soggetti in accordi di Rete?

6. Quali sono i vincoli che un ente del terzo settore deve rispettare per poter attivare un percorso di educazione civica?

7. A chi spetta la valutazione degli alunni impegnati in un progetto di educazione civica attivato in collaborazione con un ETS?

8. Qual è il monte ore per ciascun anno scolastico che ogni classe è tenuta a svolgere per l'insegnamento di educazione civica?

9. Le scuole, nel rispetto della propria autonomia didattica e organizzativa e in coerenza con il proprio Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), possono aumentare tale monte ore?

10. E' possibile progettare percorsi di educazione civica anche per le attività extracurriculari?

11. E' possibile compattare le ore di insegnamento di educazione civica solo in un periodo dell'anno scolastico?

12. E' possibile escludere qualche alunno da tale insegnamento?

13. Quali discipline concorrono all'insegnamento dell'educazione civica?

14. Alla data del 1° dicembre 2023 il Ministero non ha ancora rese note le Nuove Linee Guida triennali per l'insegnamento dell'educazione civica. Nelle more della loro pubblicazione, come si regolano le scuole?

15. Quale è il periodo migliore per proporre attività e partenariati alle scuole?

Risposta: 

1. L'apporto che i soggetti esterni possono fornire alle scuole rappresenta un valore aggiunto e, pertanto, si ribadisce che le relazioni che vanno ad instaurarsi tra i soggetti sono paritarie. Dunque, l'input per la progettazione condivisa può venire senz'altro anche da parte dell'ETS, senza alcuna sollecitazione delle scuole.

2. La legge 92/2019 che introduce l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, art. 8 comma 1, prevede che esso venga integrato con esperienze extra-scolastiche, a partire dalla costituzione di reti anche di durata pluriennale con altri soggetti istituzionali, con il mondo del volontariato e del Terzo settore, con particolare riguardo a quelli impegnati nella promozione della cittadinanza attiva.

3. Il Decreto n. 9 del 7/1/2021  disciplina le modalità attuative con le quali si realizzano le collaborazioni scuola – territorio, di cui all’articolo 8 della legge 92/2019, e stabilisce che gli accordi di rete, di durata annuale o pluriennale, prevedano per ciascuno degli anni di riferimento, i seguenti elementi:

a) finalità della collaborazione, coerenti con gli specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze, con gli obiettivi specifici di apprendimento e con i risultati di apprendimento (indicati nel percorso trasversale di educazione civica, definito dagli organi collegiali competenti delle Istituzioni scolastiche, in aderenza agli Allegati B e C delle Linee Guida tuttora vigenti)
b) caratteristiche generali degli interventi (tematiche da affrontare, tempi e luoghi degli interventi, destinatari, metodologie, risultati attesi, eventuali prodotti e storytelling collaborativo);      
c) schede di monitoraggio delle azioni e relazioni finali sui risultati raggiunti;     
d) attestati di partecipazione;   
e) questionari per le studentesse e gli studenti del secondo ciclo, in grado di contribuire alla crescita di un loro giudizio critico e consapevole.
L’accordo di rete reca obbligatoriamente la firma del dirigente scolastico e del rappresentante legale del soggetto proponente.La modulistica attinente ai punti c) e d)  e i questionari sono elaborati o dalle singole scuole o dalle scuole in collaborazione con i partner della rete.

4. Al momento non è stato pubblicato alcun modello di convenzione.

5. Su questo aspetto le scuole vanno molto caute perché l'immissione di nuovi partner significa rimodulare l'importo economico e la conseguente scheda finanziaria e questo, a causa della esiguità dei fondi, mette in grossa difficoltà le scuole. Dunque, si consiglia di prevedere fin dall'inizio il coinvolgimento di altri partner.

6. Se il progetto prevede che una parte del monte ore concordato venga svolto in sede, valgono gli stessi vincoli applicati dalla normativa per i PCTO (si veda faq PCTO sul sito CESVOT al seguente link: https://www.cesvot.it/consulenza/domande-frequenti/percorsi-le-competenze-trasversali-e-lorientamento-ex-alternanza-scuola-lavoro)

7. La valutazione degli studenti spetta al Consiglio di Classe. Tuttavia l’ETS può, laddove non esplicitamente richiesto dalla scuola, comunque contribuire alla valutazione proponendo una relazione illustrativa del percorso dalla quale emergano osservazioni valutative utili al Consiglio di classe per esprimere la propria valutazione.

8. La legge 92/2019 che introduce l'insegnamento dell'educazione civica specifica (art. 2, comma 3) che, in ogni classe per ciascun anno scolastico, le scuole sono tenute a inserire nel curricolo di istituto tale insegnamento e che il monte ore non può essere inferiore a 33 ore annue.

9. L'autonomia didattica (D.P.R. 275/1999) consente questa possibilità che è da sostenere/realizzare soprattutto in contesti scolastici che presentano particolari criticità collegate alla realtà sociale di riferimento.

10. Anche in questo caso l'autonomia didattica delle scuole lascia ampio margine decisionale alle scuole. Senza dubbio l'affiancamento di attività formative dedicate a tale insegnamento anche in orario pomeridiano va a sostegno delle attività curriculari migliorando lo sviluppo delle competenze civiche degli alunni.

11. No. Su questo punto la legge (art. 2, comma 6) è esplicita perché chiarisce che tale insegnamento è oggetto delle valutazioni periodiche/intermedie e finali previste dalla normativa vigente (decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62; decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122). 

12. Dal momento dell’iscrizione a scuola, tutti gli alunni, compresi quelli con DA, DSA, BES, NAI sono tenuti a svolgere le attività previste per tale insegnamento.

13. Tale insegnamento, come specificato nella legge 92/2019 (art. 2, comma 1) è trasversale a tutte le discipline. Ciò significa che tutte le discipline previste nel curricolo di studio sono chiamate a 'contribuire' e ad interagire con le altre per il conseguimento delle competenze previste per il proprio ordine e ciclo di studio, come negli allegati B e C delle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica (D.M. 35/2020) A tale proposito, si specifica che anche l'insegnamento della religione cattolica e quello di scienze motorie sono da considerarsi parte integrante, al pari di tutte le altre discipline, dell'insegnamento di educazione civica.

14. Considerato che il periodo per la revisione del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) è ampiamente scaduto, le scuole faranno riferimento a quelle precedenti. Infatti, nelle more della pubblicazione delle nuove Linee Guida, non è intervenuto alcun atto normativo di annullamento/sospensione, pertanto sono da ritenersi pienamente vigenti.

15. Se si intende proporsi all'inizio dell'anno scolastico, è bene avviare i contatti in anticipo. Bisogna fare attenzione alle scadenze: proporsi per un percorso di PCTO o di educazione civica ad anno scolastico avanzato è più complicato.

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