Fusione per incorporazione tra associazioni

Domanda: 

Entro la fine dell'anno la nostra associazione vorrebbe confluire in una realtà molto più solida della nostra: abbiamo già avuto contatti con la Presidente che si è dichiarata favorevole alla nostra richiesta. Il nostro principale desiderio è di poter mantenere in vita 2 importanti progetti che abbiamo lanciato già da qualche anno, anche se non saranno più a nome della nostra associazione ma a quello della realtà più grande. I nostri attuali soci sono favorevoli a confluire nella nuova associazione, ma vorremmo avere delle indicazioni precise su come attuare questa operazione.

Risposta: 

L'operazione 'straordinaria' a cui si fa riferimento nel quesito é una fusione, in particolare una fusione 'per incorporazione' nella quale la scrivente associazione (incorporata) viene assorbita da un’altra associazione (incorporante).
La fusione per incorporazione, non determinando la nascita di un nuovo soggetto, ma l’“assorbimento” di un ente in uno ad esso preesistente, é normalmente utilizzata al fine di consolidare le strutture e le risorse di un’associazione già operante facendovi confluire i mezzi di una associazione con minori prospettive future la quale, diversamente, sarebbe destinata all’estinzione o ad operare con scarsa incisività.
L’indubbia utilità pratica dell’istituto in parola ha trovato fino allo scorso anno un ostacolo nella pressoché totale assenza di una disciplina specifica in ambito civilistico. Tale carenza ha finito per determinare dubbi ed incertezze sul piano operativo riguardo alle fasi del procedimento di fusione, ai documenti da redigere ed alle forme di pubblicità da adottarsi. Tuttavia, una tra le più importanti novità introdotte dalla Riforma del terzo settore, con il D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del terzo settore) è costituita proprio dalla previsione di un nuovo articolo del Codice civile: l’articolo 42-bis relativo a “trasformazione, fusione e scissione” di associazioni e fondazioni. Secondo tale nuova norma, inserita nel Primo Libro Titolo II (“Delle persone giuridiche”) del Codice Civile: “Se non è espressamente escluso dall’atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni”. Per concludere l’iter e rendere efficace una fusione tra associazioni si deve seguire una determinata procedura e una serie di adempimenti secondo norme e procedure mutuate dal diritto societario. Alle fusioni, in particolare, si applicano le disposizioni di cui alla sezione II del Capo X, Titolo V, Libro V del Codice civile, ovvero gli artt. 2501 - 2505-quater, in quanto compatibili. La norma, già pienamente applicabile, riguarda tutti i tipi di associazioni e fondazioni di cui al Primo Libro del Codice Civile, non solo gli enti dotati di particolari qualificazioni (come le ODV, APS e ONLUS) o che acquisiranno la qualifica di Enti del Terzo Settore (ETS) ex D.Lgs. n. 117/2017, ma riguarda appunto tutte le associazioni e fondazioni.
I passaggi essenziali previsti dalla nuova normativa sono i seguenti:
1) Progetto di fusione: l'Organo di amministrazione delle 2 associazioni partecipanti alla fusione redigono un progetto di fusione dal quale devono risultare gli elementi di cui al co. 1, art. 2501 c.c. e che deve essere depositato a norma dei co. 3 e 4 del medesimo articolo.
2) Situazione patrimoniale: l'Organo di amministrazione delle 2 associazioni partecipanti alla fusione redigono, con l'osservanza delle nuove norme sul bilancio di esercizio degli ETS, la situazione patrimoniale delle associazioni stesse riferita ad una data non anteriore di oltre 120 giorni al giorno in cui il progetto di fusione é depositato (questa situazione non é richiesta, a norma del co. 3, art. 2501-quater c.c., se vi rinunciano all'unanimità gli associati).
3) Relazione: l'Organo di amministrazione delle 2 associazioni partecipanti alla fusione devono predisporre una relazione che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione (questa relazione non é richiesta, a norma del co. 4, art. 2501-quinquies c.c., se vi rinunciano all'unanimità gli associati).
4) Deposito degli atti: devono restare depositati in copia, ai sensi dell'art. 2501-septies, nella sede delle associazioni partecipanti alla fusione, durante i 30 giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione, ovvero pubblicati sul sito internet delle stesse, salvo che gli associati rinuncino al termine con consenso unanime, e finché la fusione sia decisa: il progetto di fusione con l'eventuale relazione; i bilanci degli ultimi 3 esercizi delle 2 associazioni con le relazione degli organi amministrativi ed eventualmente di controllo; le eventuali situazioni patrimoniali.
5) Delibera di fusione: la fusione é decisa da ciascuna delle 2 associazioni che vi partecipano, mediante approvazione del relativo progetto; la decisione di fusione, a norma del co. 2, art. 2502 c.c., può apportare al progetto solo le modifiche che non incidono sui diritti degli associati o dei terzi.
6) Deposito e iscrizione: la deliberazione di fusione, ai sensi dell'art. 2502-bis, deve essere depositata per l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts), insieme con gli atti indicati al precedente punto 4.
7) Attuazione della fusione: la fusione può essere attuata solo dopo 60 giorni dalla iscrizione prevista dal punto precedente, salvo che consti il consenso dei creditori delle associazioni partecipanti.
8) Atto di fusione: la fusione deve risultare da atto pubblico (tramite intervento del notaio) che deve essere depositato per l'iscrizione, a cura del notaio o degli amministratori dell'associazione incorporante, entro 30 giorni, nel Runts.
9) Effetti della fusione: L'associazione incorporante assume i diritti e gli obblighi dell'associazione incorporata, proseguendo in tutti i suoi rapporti (compresi la gestione dei progetti come quelli descritti nel quesito), anche processuali, anteriori alla fusione.

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