A quali categorie di ETS è riservato l’esonero dal pagamento del pedaggio autostradale?
Secondo l'articolo 373, co.2 del Dpr 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) sono esentati dal pagamento del pedaggio, tra gli altri:
i veicoli con targa C.R.I., nonchè i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell'espletamento del relativo specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dei lavori pubblici.
Le circolari ministeriali n.3973/1997, n.378/2014, n.8758/2014, n.5068/2015 e n.13878/2019 hanno illustrato i termini e le modalità per la concreta applicabilità della citata previsione normativa, prevedendo che l’esenzione in favore delle Associazioni di volontariato opera esclusivamente per il soccorso/trasporto in emergenza, nonché per il trasporto malati non in emergenza effettuato a titolo completamente gratuito (ossia in assenza di rimborso, chiesto sotto qualsiasi forma, ed in assenza di fattura).
In particolare, le fattispecie rientranti nel concetto di soccorso e trasporto in emergenza per cui può essere richiesta l’esenzione sono state individuate dai suddetti provvedimenti nelle seguenti attività:
- servizio 118;
- trasporto organi;
- trasporto sangue ed emoderivati in condizione di emergenza;
- trasporto sanitario assistito (medico o infermiere a bordo, intendendo compreso anche il trasporto effettuato con personale volontario adeguatamente formato, purchè il trasporto stesso avvenga nell'ambito delle fattispecie individuate);
- trasporto neonatale/pediatrico;
- trasporto di pazienti oncologici;
- trasporto di pazienti dializzati che necessitano dell’utilizzo di ambulanza come da attestazione del centro dialitico;
- trasporto di pazienti inter-ospedaliero;
- trasporto di soggetti disabili.
Sono esclusi dal pagamento del pedaggio anche i viaggi di rientro, purchè svolti sempre a titolo gratuito, dai servizi di trasporto sanitario elencati.
Inoltre, per quanto riguarda la tipologia di veicoli adibiti al soccorso cui è riconosciuta l'esenzione si intendono le Ambulanze di tipo 'A' e/o veicoli muniti di specifica attestazione Regionale o ASL che certifichi l'utilizzo del mezzo per l'espletamento di attività di soccorso, ricomprendendo anche veicoli:
- adibiti al soccorso avanzato, dotati di sirene e girevoli;
- dotati di sirene e pedana per il trasporto disabili;
- dotati di pedana per il trasporto disabili.