Che cosa si prevede per le erogazioni liberali in natura?
Il Codice del Terzo Settore prevede all'art. 83 la concessione della detrazione dell’IRPEF di un importo pari al 30% degli oneri sostenuti per le erogazioni liberali anche in natura a favore degli ETS non commerciali (comprese le cooperative sociali ma escluse le imprese sociali costituite in forma di società: l’obbligo è che le erogazioni siano utilizzate esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie e per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale) per un ammontare complessivo non superiore a 30.000 euro per ciascun periodo.
Con il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28/11/2019 sono state individuate le tipologie di beni che danno diritto alla detrazione dall’imposta o alla deduzione dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e sono stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione dei beni che possono formare oggetto delle erogazioni liberali in natura dove l’ammontare è definito sulla base del valore normale del bene donato (art. 9 del Testo unico delle imposte sui redditi - Tuir). Previsti anche casi specifici: nel caso di beni strumentali, si fa riferimento al residuo valore fiscale dell’atto di trasferimento; nel caso di beni o servizi (lett. a) e b), co. 1, art. 85 del Tuir), si fa riferimento al minor valore tra quello normale del bene e quello attribuito alle rimanenze (art. 92 del Tuir). Se il valore della cessione supera i 30.000 euro e nel caso in cui non sia possibile definirne il valore con criteri oggettivi, il donatore dovrà dotarsi di una perizia giurata che ne attesti il valore riferita a non oltre 90 giorni prima del trasferimento del bene stesso.
Per essere legittima, la donazione in natura deve essere accompagnata da una documentazione scritta da parte del donatore contenente la descrizione analitica dei beni e l’indicazione dei relativi valori. A sua volta, il ricevente (donatario) deve predisporre una dichiarazione con l’impegno ad utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento dell’attività statutaria e per l’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.