Per facilitare il pagamento delle quote associative, abbiamo attivato e pubblicizzato sul nostro sito la possibilità di rinnovare o attivare la quota associativa o effettuare erogazione liberale tramite bonifico bancario, specificando che sarà fatto seguito per la consegna della ricevuta con mail/scansione, per posta o se possibile di persona.
Ci siamo però chiesti se il bonifico bancario possa essere già considerato come ricevuta per l'ordinante e quindi non sia obbligatoria l'emissione della ricevuta da blocchetto da parte dell'associazione?
La questione posta dalla scrivente associazione rileva, a nostro avviso, solo sul piano fiscale in riferimento alle sole erogazioni liberali e non anche alle quote associative di per sé non detraibili/deducibili ai fini della normativa agevolativa tributaria.
Ai sensi del co. 1, art. 83 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo settore), i donatori, per ottenere un risparmio d’imposta (da detrazione o da deduzione), devono effettuare le erogazioni liberali tramite banca o conto corrente postale, o con assegni, carte di debito, carte di credito (altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D.Lgs. n. 241/1997), poiché la donazione in contanti non consente al donatore di beneficiare di alcuna agevolazione.
Per questo motivo, nel caso di versamento tramite bonifico bancario, riteniamo superflua l’emissione di ricevute le quali, peraltro, sono molto diffuse nella prassi anche per scopi di fidelizzazione degli associati e/o donatori.
Naturalmente, le ricevute dovranno essere emesse se richieste dall’associato/dal donatore.