E’ possibile elencare in uno statuto associativo molte delle 26 attività di interesse generale previste dalla legge o non è ammissibile in quanto costituirebbe indeterminatezza dell'oggetto sociale?
Esiste un numero limite?
Per quanto riguarda l’elenco delle attività di interesse generale, vanno rapportate alla presenza di finalità associative specifiche (nel contesto di quelle essenziali imposte dalla norma: civiche, solidaristiche e di utilità sociale) e di altre informazioni statutarie esplicite tali da giustificarne l’esercizio, anche futuro.
Il Ministero scrive nella N.M. n. 3650 del 12/04/2019 “… ferma la possibilità di esercitare attività diverse, nei limiti sopra descritti, l’individuazione “di una o più attività di interesse generale” non potrà esplicarsi nell’inserimento pedissequo, nello statuto, di un elenco di tutte le attività previste dall’articolo 5 o di un numero di esse tale da rendere indefinito – e come tale non conoscibile - l’oggetto sociale...”, e lo conferma successivamente nella N.M. n. 4477 del 22/05/2020.
Nella Riunione del 06/02/2023 fra Uffici Runts, Forum TS e CSV.net, il Ministero del Lavoro precisa inoltre che: “L’intervento degli uffici può esplicarsi soltanto nel momento in cui l’individuazione delle attività di interesse generale è fatta in maniera massiva, ricomprendendo la quasi totalità del catalogo dell’art. 5 del CTS, tanto da generare scarsa conoscibilità e confusione da parte dei terzi delle attività che l’ente si prefigge di realizzare”.