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Elenco delle attività di interesse generale da riportare nel proprio statuto

Domanda: 

E’ possibile elencare in uno statuto associativo molte delle 26 attività di interesse generale previste dalla legge o non è ammissibile in quanto costituirebbe indeterminatezza dell'oggetto sociale?

Esiste un numero limite?

Risposta: 

Per quanto riguarda l’elenco delle attività di interesse generale, vanno rapportate alla presenza di finalità associative specifiche (nel contesto di quelle essenziali imposte dalla norma: civiche, solidaristiche e di utilità sociale) e di altre informazioni statutarie esplicite tali da giustificarne l’esercizio, anche futuro.

Il Ministero scrive nella N.M. n. 3650 del 12/04/2019 “… ferma la possibilità di esercitare attività diverse, nei limiti sopra descritti, l’individuazione “di una o più attività di interesse generale” non potrà esplicarsi nell’inserimento pedissequo, nello statuto, di un elenco di tutte le attività previste dall’articolo 5 o di un numero di esse tale da rendere indefinito – e come tale non conoscibile - l’oggetto sociale...”, e lo conferma successivamente nella N.M. n. 4477 del 22/05/2020.

Nella Riunione del 06/02/2023 fra Uffici Runts, Forum TS e CSV.net, il Ministero del Lavoro precisa inoltre che: “L’intervento degli uffici può esplicarsi soltanto nel momento in cui l’individuazione delle attività di interesse generale è fatta in maniera massiva, ricomprendendo la quasi totalità del catalogo dell’art. 5 del CTS, tanto da generare scarsa conoscibilità e confusione da parte dei terzi delle attività che l’ente si prefigge di realizzare”.

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