Si richiede gentilmente di sapere se un'associazione di promozione sociale non riconosciuta, iscritta al relativo registro regionale, possa ricevere in donazione un immobile da altro ente del terzo settore, o se sia invece necessario il riconoscimento.
La donazione è definita dall’art. 769 del Codice civile come un contratto con il quale una parte (donante), per spirito di liberalità, arricchisce l’altra (donatario), disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione.
Con riferimento alla forma, il contratto deve essere fatto per atto pubblico notarile sotto pena di nullità, alla presenza di due testimoni, che non siano parenti, coniugi o affini né interessati all’atto (art. 782 del Codice civile): solo la donazione di 'modico valore' - che in questa sede non ci interessa perché ha per oggetto beni mobili (c.d. donazione manuale) - è valida anche se manca l’atto pubblico, purché vi sia stata la consegna materiale della cosa dal donante al donatario (art. 783 del Codice civile).
Con riferimento all’oggetto, qualunque bene presente nel patrimonio del donante può essere oggetto di donazione mediante trasferimento a colui che si desidera beneficiare, ma è vietata la donazione di beni futuri e altrui (art. 771 del Codice civile); in particolare, possono costituire oggetto di donazione beni mobili o immobili, denaro, titoli di credito, azioni e quote di società, aziende; appartengono alla categoria dei beni immobili, fra gli altri, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo temporaneamente e in genere tutto ciò che è naturalmente o artificialmente incorporato al suolo.
Con riferimento alla volontà, l’accordo tra le parti deve fondarsi sul consenso validamente prestato dalle stesse: è necessaria quindi la capacità del donante di donare (art. 774 del Codice civile) e la capacità del donatario di ricevere la donazione accettandola espressamente (art. 782 del Codice civile); l’associazione destinataria, infatti, non è obbligato a ricevere la donazione e potrebbe rifiutarla qualora valuti il costo di conservazione del bene donato superiore alla rendita che potrà ricavare dal bene stesso; oppure, potrebbe nutrire dubbi in merito alla provenienza del bene, alla capacità di donare del donante, o ancora rispetto al fatto che la donazione sia gravata da un onere non sostenibile.
In seguito alla abrogazione delle disposizioni del Codice civile (operata dalla L. 192/2000) - che limitavano la possibilità per le persone giuridiche di acquistare immobili o accettare donazioni, eredità e legati - oggi, tutte le associazioni, anche quelle non riconosciute, possono donare e ricevere donazioni, purché tale capacità sia ammessa dal loro statuto o dall’atto costitutivo e sia compatibile con gli scopi per i quali sono state costituite; nell’Associazione è bene prevedere – in sede statutaria – quali organi associativi sono deputati a accettare le donazioni.