D.M. 06.10.21 obblighi assicurativi

Domanda: 

Il decreto ministeriale 6 ottobre 2021, che disciplina gli obblighi assicurativi nei confronti dei volontari degli enti del Terzo settore, cosa prevede?

 

 

Risposta: 

Il decreto ministeriale 6 ottobre 2021, emanato dal Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali disciplina gli obblighi assicurativi nei confronti dei volontari degli enti del Terzo settore secondo quanto previsto dal codice del Terzo settore (art. 18 c. 2) e abroga definitivamente il decreto del Ministro dell’Industria, del commercio e dell’artigianato del14 febbraio 1992.

Il Decreto (così come aveva fatto già il Codice del Terso Settore) specifica in modo chiaro e netto che gli obblighi assicurativi valgono sia per i volontari “non occasionali” che per quelli “occasionali”.

Gli Enti del Terzo settore devono predisporre un registro dei volontari non occasionali e garantirne la tenuta. Al fine di garantirne l’operatività, il Registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio o da un pubblico ufficiale a ciò abilitato, che dichiara nell'ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono. Gli enti medesimi possono istituire un'apposita sezione separata del Registro, ove iscrivere coloro che prestano attività di volontariato in modo occasionale.

Il Registro può essere tenuto anche in forma elettronica e/o telematica, a condizione che i sistemi utilizzati assicurino l’inalterabilità delle scritture e la data in cui le stesse sono apposte. Nel Decreto vengono richiamate nello specifico anche le modalità previste dall’art. 2215-bis, commi 2, 3 e 4 del Codice Civile.

Le polizze assicurative sono stipulate in forma collettiva o in forma numerica dagli enti del Terzo settore. In forza di un unico vincolo contrattuale, determinano una molteplicità di rapporti assicurativi riguardanti una pluralità di soggetti assicurati, determinati o determinabili. Garantiscono tutti coloro che prestano attività di volontariato in modo non occasionale per il tramite di un ente del Terzo settore, sulla base delle risultanze del registro dei volontari, nonché i volontari che prestano attività in modo occasionale, anche sulla base di polizze stipulate in forma numerica.

Gli enti del Terzo settore sono tenuti a conservare la documentazione riguardante l'assicurazione dei volontari di cui si avvalgono, sia in modo occasionale che non occasionale, per un periodo non inferiore a dieci anni, e presentarla in caso di controlli da parte dell'ufficio competente del RUNTS o degli altri soggetti autorizzati.

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